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CdS: 'Versamento a erario sempre a carico del concessionario di giochi'

12 agosto 2022 - 11:47

Il Consiglio di Stato respinge il ricorso di una società contro una sentenza del Tar in merito alla tassa da 500 milioni inclusa nella legge di stabilità per il 2015.

Scritto da Daniele Duso
CdS: 'Versamento a erario sempre a carico del concessionario di giochi'

"Deve ribadirsi che l’obbligo di versamento all’erario della riduzione a titolo di compenso spettante ai concessionari è sempre stato esclusivamente a carico degli stessi, e che la norma interpretativa contenuta nella legge di stabilità per il 2016 si è limitata a disciplinare la misura e le modalità di partecipazione alla riduzione in senso diverso a quanto originariamente previsto". Così il Consiglio di Stato, respingendo il ricorso di una società concessionaria della rete di Slot e Vlt contro l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, per il quale veniva richiesta la riforma di una sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio.

La sentenza del Tar, infatti, dichiarava improcedibili il ricorso ed i primi motivi aggiunti della società del gioco, ritenendo infondati nel merito gli ulteriori motivi aggiunti, da questa proposti contro l’Agenzia delle dogane e dei monopoli che, aveva messo in atto un primo fermo (provvedimento n. 68870 del 6 luglio 2015) per l’importo di € 8.610,106,54, ed un secondo (n. 42887 del 3 maggio 2016), di revoca del primo e apposizione di un nuovo fermo per € 2.929.628,95.

Nel proprio ricorso al Tar la società deduceva, tra l’altro, che "l’obbligo di riversamento all’erario accertato in attuazione della disposizione di legge di stabilità era relativo a somme ad essa non riferibili, nella parte corrispondente alla raccolta dal gioco realizzata dagli operatori della filiera, al netto delle vincite pagate e dei corrispettivi spettanti ai medesimi operatori (il c.d. «importo residuo netto»); erano inoltre formulate questioni di legittimità costituzionale e di conformità al diritto dell’Unione europea dell’art. 1, comma 649, della legge di stabilità per il 2015".

Secondo la difesa dell'azienda "nei confronti degli operatori della filiera il concessionario svolgerebbe in altri termini il 'ruolo di rappresentante del creditore (ossia dell’erario)', a favore del quale, e in assenza di disposizioni di legge contrarie, opererebbe il principio di carattere generale applicabile agli agenti pubblici della riscossione della limitazione della responsabilità a quanto effettivamente riscosso". Ma il Tar le aveva dato torto.

Ora il Consiglio di Stato conferma la decisione del Tar, spiegando che "la riduzione di 500 milioni di euro imposta dalla legge di stabilità per il 2015 'ai concessionari e agli altri operatori di filiera nell’ambito delle reti di raccolta del gioco per conto dello Stato', a valere sulle 'risorse statali a disposizione, a titolo di compenso' era destinata ad operare sulla base di un meccanismo in cui gli operatori della filiera avrebbero dovuto versare ai concessionari 'l’intero ammontare della raccolta del gioco praticato mediante i predetti apparecchi, al netto delle vincite pagate'. 

Ricorda il Cds che anche "la Corte costituzionale ha statuito che la norma interpretativa ha introdotto modifiche migliorative della disciplina originaria relativa alla riduzione delle somme erariali dovute a titolo di compenso annuo spettante ai concessionari ed agli operatori di filiera del gioco lecito, tanto per i primi «inizialmente obbligati (…) essi soli per l’intero», spiegando che "la norma interpretativa non è dunque intervenuta sull’obbligo dei concessionari di versamento all’erario della somma di 500 milioni di euro dovuta a titolo di compenso a loro spettante, in proporzione al numero di apparecchi da gioco a loro riferibili. Per effetto di essa, l’obbligo a carico degli operatori di filiera di versare ai concessionari 'l’intero ammontare della raccolta del gioco praticato mediante i predetti apparecchi, al netto delle vincite pagate» si deve ora applicare in misura proporzionale «alla loro partecipazione alla distribuzione del compenso, sulla base dei relativi accordi contrattuali' ".

"A fronte delle descritte innovazioni è per contro rimasto immutato l’obbligo di versamento all’erario della riduzione del compenso annuo dovuto agli operatori del gioco lecito, che per evidenti ragioni di buon andamento e di tutela dell’interesse fiscale è rimasto interamente a carico dei concessionari, uniche controparti dell’amministrazione finanziaria, senza invece essere polverizzato in una miriade di rapporti con i singoli esercenti operanti nella filiera dei concessionari medesimi, con i quali i Monopoli non hanno alcun rapporto, come statuito dalla sentenza di primo grado. Sulla base di quanto finora esposto deve concludersi che quest’ultima si fonda su una corretta ricostruzione delle norme di legge applicabili alla fattispecie controversa e sulla logica conseguenza per cui deve ritenersi legittimamente esercitato il potere cautelare insito nel provvedimento di fermo amministrativo, oggetto dei secondi motivi aggiunti al ricorso di primo grado, riproposti a mezzo del presente appello".

Questi i motivi per cui il Consiglio di Stato ha dato torto all'azienda confermando, quindi, la sentenza del Tar.

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