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Austria, betting: tassa sui terminali, Corte Ue respinge il ricorso

08 ottobre 2020 - 11:39

Tre ricorrenti contro la legge del Land di Vienna sui terminali per scommesse, la Corte di giustizia europea non riscontra 'regole tecniche' in contrasto con la direttiva Ue.

Scritto da Redazione
Austria, betting: tassa sui terminali, Corte Ue respinge il ricorso

Tribunale federale austriaco delle finanze, Corte costituzionale e Corte amministrativa dello stesso Paese. Questo il giro che ha compiuto il ricorso di tre diverse compagnie contro la legge del Land di Vienna, recante l'applicazione di un’imposta sui terminali per l’accettazione delle scommesse, prima di finire sul tavolo della nona sezione della Corte di giustizia europea, che lo ha respinto, e dopo aver tentato, in prima battuta, un accordo col Comune di Vienna.

La norma è del luglio 2016 e recita: “La gestione di terminali per l’accettazione delle scommesse nel territorio della città di Vienna è soggetta a un’imposta sui terminali stessi […]. L’importo dell’imposta dovuta per la gestione di terminali per l’accettazione delle scommesse ammonta a euro 350 per terminale, e per mese di calendario iniziato […]. Gli atti o le omissioni aventi l’effetto di eludere l’imposta – si legge ancora nella legge del Land di Vienna - costituiscono illeciti amministrativi e sono puniti con una sanzione amministrativa fino a euro 42.000; qualora sia impossibile incamerare la sanzione amministrativa, si applica una pena detentiva sostitutiva fino a sei settimane. L’elusione dura fino a quando il soggetto passivo abbia effettuato l’autodichiarazione dell’imposta o l’autorità tributaria abbia accertato l’imposta mediante decisione”.

I ricorrenti, tra i quali c'è chi esercita attività connesse alla gestione di terminali per l’accettazione delle scommesse, chi li installa e chi è proprietario del locale adibito alla gestione di tali terminali, sostengono che le disposizioni di legge in questione, relative ai terminali per l’accettazione delle scommesse costituirebbero regole tecniche il cui progetto avrebbe dovuto essere immediatamente comunicato alla Commissione conformemente all’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva Ue 2015/1535.

La Corte però, osservando che una disposizione tributaria nazionale, che istituisce un’imposta sulla gestione di terminali per l’accettazione delle scommesse, non costituisce una “regola tecnica” ai sensi della direttiva Ue richiamata dai ricorrenti, ha di fatto respinto il ricorso.

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