Gestione Campione d’Italia, il Comune risponde ai rilievi della Corte dei conti

Scritto da Fm
Il Comune di Campione d’Italia replica ai rilievi della Corte dei conti e sottolinea che il rendiconto 2025 chiude con un risultato di amministrazione positivo.

Il Comune di Campione d’Italia risponde alla deliberazione con cui la Corte dei conti ha formulato una serie articolata di rilievi in ordine alla gestione finanziaria dell’Ente con riferimento agli esercizi compresi tra il 2018 e il 2024, evidenziando diverse criticità che derivano da precedenti gestioni amministrative.

Innanzitutto, l’Amministrazione comunale ritiene necessario evidenziare come “tali rilievi si riferiscano in larga parte a situazioni pregresse, maturate in contesti gestionali caratterizzati, come ben noto, da rilevanti elementi di discontinuità amministrativa e organizzativa, e già oggetto di progressivi interventi correttivi da parte dell’Ente nel corso delle successive attività di riaccertamento, ricostruzione e riallineamento delle poste contabili”.

In particolare, l’attuale Amministrazione si è trovata ad operare in una fase di “significativa criticità, contraddistinta dalla presenza di strumenti informatici inadeguati per la gestione contabile (software con sistemi operativi ormai obsoleti e il cui aggiornamento è potuto avvenire solo nel 2022), nonché da un avvicendamento delle figure apicali derivanti dall’avvenuto pensionamento dei Responsabili di Servizio”.

Le prescrizioni della Corte dei conti, rimarca il Comune, erano “già state recepite nell’ambito di precedenti interlocuzioni istruttorie, nella predisposizione dello schema del Rendiconto 2025, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 46 del 7 aprile 2026.

Inoltre, sottolinea l’Ente, si è provveduto a recepire altre due indicazioni nel corso della seduta di Giunta del 21 aprile con deliberazione n. 47.

Quindi resta confermato che il rendiconto 2025 chiude, al netto degli accantonamenti e di vincoli di legge, con un risultato di amministrazione positivo.

Ciò premesso, si forniscono di seguito alcune precisazioni in relazione ai singoli rilievi mossi.

RITARDI NELL’APPROVAZIONE DEI RENDICONTI (ESERCIZI 2018–2023)

Il rilievo attiene a una irregolarità di natura formale, da inquadrare nel contesto straordinario in cui l’attuale Amministrazione si è insediata, dovendo procedere all’approvazione contestuale di quattro rendiconti, tra cui tre arretrati e non adottati nel periodo di gestione commissariale (anni dal 2018 al 2020).

MANCATA COMPILAZIONE DEI QUESTIONARI (ESERCIZI 2021 E 2024)

L’adempimento rientra nelle competenze esclusive dell’Organo di revisione precedente. L’attuale Revisore, in carica dal 2024, ha confermato di aver già provveduto alla trasmissione del questionario relativo al 2024 non appena ricevuta la segnalazione.

ERRATA ISCRIZIONE DELL’ANTICIPAZIONE DI TESORERIA TRA I RESIDUI ATTIVI (2022)

L’errata iscrizione da parte del Responsabile Finanziario è stata tempestivamente corretta nell’esercizio successivo (2023) mediante azzeramento del residuo stesso, con conseguente compensazione degli effetti sui risultati di amministrazione 2022 e 2023. Infatti, se l’erronea iscrizione nell’esercizio 2022 dell’anticipazione di tesoreria tra i residui attivi può aver sovrastimato il risultato di amministrazione al 31.12.22, d’altra parte la sua cancellazione ha inciso parimenti in senso negativo sul risultato al 31.12.23.

MANCATA VALORIZZAZIONE DELLE QUOTE ACCANTONATE E VINCOLATE (ESERCIZI ANTECEDENTI AL 2024)

La mancata costituzione dei fondi (Fondo anticipazione liquidità – Fal, Fondo crediti di dubbia e difficile esazione – Fcde e Fondo contenzioso) non è in alcun modo riconducibile a finalità elusive o a intenti di alterazione degli equilibri di bilancio. I rendiconti degli esercizi considerati evidenziavano ancora situazioni di disavanzo, dovuti a gestioni precedenti, protrattesi sino a tutto il 2023.

Il perdurare dei disavanzi di esercizio non ha mai consentito l’applicazione di quote di avanzo ai bilanci di previsione, con la conseguenza che non si è mai determinato alcun indebito beneficio, né si sono prodotti effetti migliorativi sulla capacità di spesa dell’Ente.

FONDO CONTENZIOSO

La Corte ritiene che l’accantonamento a Fondo contenzioso eseguito al 31.12.24 non risulti congruo, con particolare riferimento al contenzioso in essere con l’Agenzia delle entrate in merito al mancato riversamento dell’imposta ISI degli anni 2017 e 2018.

Tale contenzioso è emerso nel 2023 a seguito del mancato versamento dell’imposta sugli spettacoli da parte della Casa da gioco per l’impossibilità di provvedervi a causa della ben nota situazione di crisi finanziaria.

Nel 2024 il Responsabile finanziario ha ritenuto verosimilmente che non dovesse essere effettuato alcun accantonamento, in quanto il relativo debito, maturato ante 31.12.2020, risultava di spettanza dell’Osl che lo aveva contabilizzato nella propria massa passiva.

Sulla scorta della successiva sentenza di appello dell’8 agosto 2025, l’Ente ha ritenuto opportuno procedere, in via prudenziale, all’accantonamento nel Fondo contenzioso, alla data del 31.12.2025, dell’intero importo della pretesa tributaria, come per legge.

Si evidenzia, al riguardo, che l’importo risulta anche contabilizzato nella procedura di concordato della Casa da Gioco.

RISORSE VINCOLATE NON CORRETTAMENTE RAPPRESENTATE

Le risorse non impegnate riguardano esclusivamente trasferimenti destinati a particolari tipologie di assistenza sociale, non spesi dall’Ente per l’assenza di casi nel territorio comunale. L’Ufficio ha segnalato ai competenti Organi erogatori la particolare situazione del Comune di Campione d’Itali e, al 31.12.2025, sono state accantonate le somme che, se non utilizzate, potrebbero essere oggetto di restituzione.

RICORSO ALL’ANTICIPAZIONE DI TESORERIA (2018–2023)

Il Comune non ha più utilizzato anticipazione di tesoreria già a partire dall’esercizio 2024.

Si evidenzia che la Legge di Bilancio 2020, al fine di permettere il rispetto dei tempi di pagamento, era intervenuta in materia, consentendo al Comune di Campione d’Italia di utilizzare l’anticipazione sino al limite dei cinque dodicesimi della media delle proprie entrate del triennio 2015/2017.

Alla luce della citata normativa il Comune di Campione d’Italia avrebbe potuto richiedere (dal 2020 e, oggi, sino a tutto il 2028) un importo di oltre 21 milioni di franchi, limite che non è mai stato raggiunto.

CREDITO VERSO CASINÒ DI CAMPIONE SPA

Il credito dell’Ente nei confronti della Casa da gioco, pari oggi a circa 39 milioni di euro, risulta inserito nella procedura di concordato cui è sottoposta la società.

L’importo è stato considerato dal Tribunale di Como tra i crediti postergati, pertanto l’Ente non avrebbe potuto pretendere l’immediato pagamento, dovendo prioritariamente soddisfare i creditori privilegiati e chirografari.

È in corso un aggiornamento della convenzione tra il Comune e la società, che prevede una specifica disciplina relativa al pagamento del credito postergato vantato dal Comune.

SPESA SANITARIA PER CITTADINI CAMPIONESI

Le risorse sono gestite nell’ambito di un’apposita intesa con Regione Lombardia. Pur non essendo soggette a rendicontazione formale, sono supportate da adeguata documentazione giustificativa per ciascun rimborso. Per quanto riguarda la congruità dei rimborsi relativi alle spese sostenute per l’acquisto di farmaci, la verifica è affidata a un’apposita Commissione composta da professionisti esterni.

ALIENAZIONI PATRIMONIALI

A fronte delle difficoltà riscontrate nelle operazioni di alienazione, l’Ente ha tempestivamente attivato misure alternative di reperimento delle risorse, in particolare mediante il recupero di tributi di anni pregressi e transazioni nell’ambito dell’azione penale in corso, trasferendo all’Organo straordinario di liquidazione il ricavato, pari a circa 11 milioni di euro, che appaiono sufficienti a sostenere le attività di liquidazione della massa passiva.

PARTITE DI GIRO E MOVIMENTAZIONI TRA CONTI DI TESORERIA

Secondo quanto rilevato dalla Corte, non risulterebbe corretta l’iscrizione tra le partite di giro delle operazioni relative ai trasferimenti di fondi tra il conto di tesoreria in euro e quello in franchi svizzeri.

Al riguardo, pare che il rilievo derivi da un non perfetto inquadramento della natura delle operazioni. Il capitolo di bilancio interessato, infatti, non è in alcun modo finalizzato alla gestione di un rischio di cambio o allo svolgimento di operazioni di natura finanziaria, ma assolve esclusivamente a una funzione pratica di movimentazione delle disponibilità liquide dell’Ente per consentire via via i pagamenti nelle diverse valute.

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