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Corse trotto maggio-dicembre 2018, Tar Lazio: 'No a ricorso allenatori'

03 agosto 2018 - 15:16

Il Tar Lazio avvalora gli articoli sui doveri degli allenatori ippici contenuti nella circolare di programmazione delle corse al trotto per maggio-dicembre 2018.

Scritto da Fm
Corse trotto maggio-dicembre 2018, Tar Lazio: 'No a ricorso allenatori'


"Alla luce delle argomentazioni svolte nella relazione dell’Ufficio depositata il 30 luglio 2018, a tacere dei profili inerenti la legittimazione della parte ricorrente, le prescrizioni del regolamento che sono oggetto di gravame appaiono effettivamente preordinate all’adeguamento dei regolamenti del trotto e del galoppo, nonché a prevenire gli abusi relativi ai fenomeni di intestazione fittizia di cavalli in allenamento e la relativa elusione del sistema di sanzioni nei casi di riscontrata positività dei cavalli ai prelievi per il controllo delle sostanze proibite e sono altresì costitutive di obblighi ed adempimenti non irragionevoli alla luce delle numerose incombenze (pure in dettaglio riepilogate dall’Amministrazione) che richiedono comunque la presenza dell’allenatore nell’ippodromo all’atto delle relative competizioni, nonché avendo del pari riguardo alla possibilità, per i casi di impedimento oggettivo, di ricorrere alle deleghe verso altri allenatori, espressamente riconosciuta dal Ministero nella suddetta relazione".


Questo è quanto si legge nell'ordinanza con cui il Tar Lazio ha respinto la domanda cautelare presentata da alcuni allenatori e driver di cavalli contro il  Mipaaft - nei confronti di Imprenditori Ippici Italiani non costituito in giudizio - per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, del decreto ministeriale del 7 maggio 2018 ed in particolare l'allegata "Circolare di programmazione delle corse al trotto per il periodo maggio - dicembre 2018" limitatamente ai suoi articoli 21.3 e 21.4; nonché in quanto possa occorrere, la Comunicazione interna (riservata alle Giurie del 25 giugno 2018) nella parte in cui limita la facoltà di delega.
 
 
Gli articoli oggetto di ricorso recitano: 21.3 "L’allenatore deve essere presente in giornata di corse, firmando apposito registro all’atto del ritiro dei numeri dei cavalli partecipanti alle competizioni presso la sala dei Funzionari di gara nominati dall’Amministrazione. Nell’ipotesi in cui i cavalli di un medesimo allenatore partecipano a corse in più ippodromi nella medesima giornata, l’interessato può delegare per il ritiro del numero altro allenatore. La delega viene rilasciata mediante apposito modulo che non è valido se non accompagnato da documento d’identità in corso di validità.
21.4 Qualora dall’elenco dei cavalli in allenamento, allegato alla domanda di concessione e di rinnovo della licenza, risulti che l’allenatore abbia in affidamento oltre quaranta cavalli, l’interessato può rilasciare la delega ad un artiere alle dipendenze del medesimo in regola alle norme di legge relative all’assunzione ed al trattamento del personale dipendente. La Giuria è tenuta a verificare il registro e le procedure per il rilascio della delega, irrogando la sanzione di 300 euro a carico dell’allenatore inadempiente. L’accertamento dell’assenza per oltre cinque giornate di corsa comporta la sospensione della licenza di allenatore per un mese".
 

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