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Camera, la Pdl Lucchini assegnata alle commissioni

19 luglio 2022 - 08:40

La proposta di legge sulla promozione dell'ippica e il benessere dei cavalli procede il suo iter con l'assegnazione alle commissioni che la valuteranno in base alle loro competenze.

Scritto da Dd
Camera, la Pdl Lucchini assegnata alle commissioni

La proposta di legge "Nuova Primavera", firmata dalla deputata della Lega Elena Lucchini, nel corso della seduta della Camera di ieri, 18 luglio, è stata assegnata alla commissione Agricoltura in sede referente e, per specifiche tematiche di competenza, ad altre commissioni permanenti.

Il titolo della proposta di legge, modificato qualche giorno fa, recita "Disposizioni per la promozione dell’ippica, per la tutela della legalità e della trasparenza nel settore e per il benessere dei cavalli" (AC 3636).

Il testo sarà sottoposto ora al parere delle commissioni I (Affari costituzionali, della presidenza del Consiglio e degli Interni) e II (Giustizia) per le disposizioni in materia di sanzioni, delle commissioni V (Bilancio, tesoro e programmazione), VI (Finanze) per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, della commissione VII (Cultura, scienza e istruzione) per quanto riguarda il Regolamento), e delle commissioni XII (Affari sociali), XIV (Politiche dell'Unione europea) e Commissione parlamentare per le questioni regionali.

 

COSA PREVEDE LA PDL - L’Articolo 1 individua le finalità e l’ambito di applicazione della proposta di legge. Gli articoli 2 e 3 regolamentano l’utilizzo e quindi la graduale abolizione della frusta nell’ippica e negli sport equestri secondo le varie discipline; parimenti stabilisce il divieto di finimenti e strumenti, accessori e pratiche di addestramento, allenamento e competizione contrari al rispetto dei cavalli e del benessere psicofisico.

L’Articolo 4 abolisce strumenti, finimenti e accessori di punizione e/o coercizione dall’equitazione e da tutte le manifestazioni che vedono impiegati e/o impegnati i cavalli a sella (e/o a pelo), come per esempio gli speroni.

L’articolo 5 individua e determina i parametri per la partecipazione di cavalli a feste, fiere, celebrazioni storiche, palii, giostre, quintane e più in generale manifestazioni al di fuori delle piste normalmente autorizzate per gli eventi ippici.

L’articolo 6 stabilisce gli obblighi e le responsabilità di ippodromi, centri di allenamento, trasportatori, scuderie, operatori, professionisti e organizzatori dell’ippica e degli sport equestri. Inoltre, stabilisce i parametri e gli incentivi per la formazione e la qualificazione professionale dei mestieri collegati alla gestione delle scuderie e dei cavalli, oltre che all’allevamento, addestramento ed allenamento del cavallo sportivo.

L’articolo 7 regolamenta, secondo età e disciplina, quali e quante gare possano effettuare i cavalli e stabilisce nuovi parametri e metodi di controllo per l’autorizzazione degli stessi all’attività agonistica. Specifica, inoltre, alcune misure relative alla sicurezza e alla salute psicofisica degli animali.

L’articolo 8 introduce una serie di norme, metodologie, controlli e sanzioni per contrastare in modo radicale ed efficace il doping sui cavalli.

L’articolo 9 parimenti individua e stabilisce norme, metodologie, controlli e sanzioni per contrastare in modo radicale ed efficace il doping di cavalieri, fantini e guidatori siano questi allievi, dilettanti e/o professionisti.

L’articolo 10 prevede una serie di norme per l’anagrafe, i registri e i controlli per i passaggi di proprietà, il ritiro dei cavalli dall’età agonistica e gli eventuali loro test e prove di qualifica e riqualifica.

L’articolo 11 stabilisce disposizioni fiscali relativamente alla tassazione dei montepremi e relativa destinazione per la cura, salvaguardia, tutela e reimpiego dei cavalli gravemente infortunati o a fine carriera.

L’articolo 12 prevede disposizioni finali relativamente alle norme applicabili in materia non espressamente disciplinate dalla presente proposta di legge.

 

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