Gioco, Tar Toscana annulla limiti Grosseto: 'Atto unilaterale'
Il Tar Toscana annulla disciplina degli orari di esercizio delle attività di gioco del Comune di Grosseto per mancata considerazione degli interessi degli operatori.
"Il sostanziale unilateralismo dell’atto impugnato (che considera solo le esigenze di prevenzione della ludopatia) e la mancanza completa di una qualche considerazione degli interessi contrapposti appaiono poi ancora più rilevanti, in un contesto in cui l’importanza percentuale della riduzione oraria imposta agli esercenti (in precedenza, la detta attività era, infatti, permessa senza limitazioni d’orario) e l’esiguo numero di ore rimaste a disposizione (solo 4) portano a ritenere concreto il pericolo che la disciplina limitativa possa risolversi nella pratica interdizione di un’attività che, al contrario, continua ad essere permessa dallo Stato; ed il tutto in un contesto in cui la giurisprudenza (T.A.R. Veneto, sez. III, ord. 8 settembre 2016, n. 480; sent. 7 dicembre 2016, n. 1346) ha considerato ex se lesive del principio di proporzionalità discipline limitative degli orari di apertura degli esercizi di gioco caratterizzate da limitazioni d’orario in termini percentuali minori di quelle previsti, con riferimento alle Vlt, dall’ordinanza impugnata.
La rilevazione dell’assenza di studi scientifici relativi all’incidenza della ludopatia sul territorio comunale e l’evidente violazione del principio di proporzionalità giustificano l’annullamento del provvedimento impugnato".