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Legalità e gioco, via libera di CdM a modifiche a legge della Calabria

27 febbraio 2019 - 17:46

Il consiglio dei ministri ha deciso di non impugnare la legge della Regione Calabria che modifica le norme vigenti anche in materia di gioco.

Scritto da Anna Maria Rengo

Il consiglio dei ministri di oggi 27 febbraio ha deciso di non impugnare la legge della Regione Calabria n. 51 del 28/12/2018, recante “Modifiche allalegge regionale 26 aprile 2018, n. 9 (interventi regionali per la prevenzione e il contrasto del fenomeno della ‘ndrangheta e per la promozione della legalità, dell’economia responsabile e della trasparenza)”.

In particolare, la legge che ha ottenuto il via libera di Palazzo Chigi abroga il comma della legge di aprile che così recitava: "E’ vietato consentire ai minori di anni diciotto l'utilizzo di apparecchi e congegni per il gioco di cui all'articolo 110, comma 7, lettera c bis) del r.d. 773/1931. E’ altresì vietato ai minori l’utilizzo di apparecchi e congegni meccanici ed elettromeccanici, attivabili con moneta, con gettone ovvero con altri strumenti elettronici di pagamento che distribuiscono tagliandi direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita, detti ticket redemption. La violazione del divieto di cui al presente comma è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 6.000 euro per ogni apparecchio utilizzato.”.

Abrogato pure il comma che prevedeva che "Ai fini della tutela della salute e della prevenzione della dipendenza dal gioco, è vietata qualsiasi attività pubblicitaria relativa all'apertura o all'esercizio delle sale da gioco e delle sale scommesse o all'installazione degli apparecchi per il gioco di cui all'articolo 110, commi 6 e 7 del r.d. 773/1931 presso gli esercizi pubblici e commerciali, i circoli privati e tutti i locali pubblici od aperti al pubblico di cui al comma 2. La Regione promuove accordi con gli enti di esercizio del trasporto pubblico locale e regionale per favorire l'adozione di un codice di autoregolamentazione, finalizzato a vietare la concessione di spazi pubblicitari relativi al gioco a rischio di sviluppare dipendenza sui propri  mezzi di trasporto. Il mancato rispetto del divieto di pubblicità di cui al presente comma è soggetto alls sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 5.000 euro.”.

La legge di fine dicembre prevede infine che "I titolari delle sale da gioco, delle rivendite di generi di monopolio e delle sale scommesse esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge si adeguano a quanto previsto dai commi 3 e 4 entro i ventiquattro mesi successivi a tale data", e non più dodici.

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