Tar Emilia: 'Limiti orari al gioco, non provati gravi pregiudizi'
Il Tar Emilia Romagna respinge istanza cautelare di società contro ordinanza che fissa orario di gioco giornaliero a 8 ore, per i giudici in modo ragionevole.
“Ad un primo, sommario esame della causa, il ricorso non contiene elementi per ritenerne ragionevolmente prevedibile un esito favorevole per i ricorrenti, tenuto anche conto dell’oggettiva ragionevolezza dell’orario di gioco giornaliero consentito dall’ordinanza impugnata (8 ore giornaliere), nell’ambito del necessario bilanciamento degli interessi in gioco (v. sent. Tar Emilia-Romagna-Bo-sez. 1^ n. 242/2019)”.
Con questa motivazione il Tar Emilia Romagna ha respinto l’istanza cautelare presentata da due società di gioco per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, dell'ordinanza del sindaco del Comune di San Prospero (Mo) e per la condanna al risarcimento del danno.