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Comma 7 e norme Ue, Commissione per le petizioni esamina le regole italiane

17 marzo 2023 - 15:58

Il 22 marzo la Commissione per le petizioni del Parlamento europeo esamina quella proposta dal consulente Eugenio Bernardi sul possibile contrasto delle regole tecniche italiane dei comma 7 con le norme Ue.

Scritto da Redazione
© European Parliament - Pagina Facebook ufficiale

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Nella seduta del 22 marzo della Commissione per le petizioni del Parlamento europeo si parlerà anche di gioco senza vincita in denaro e e delle regole tecniche per il comparto introdotte dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli nel maggio 2021.

Il tema infatti è al centro della petizione presentata dal consulente Eugenio Bernardi nell'aprile del 2022, sul contrasto fra tali norme e la 2006/123/CE dell'Unione Europea 2006/123/CE, conosciuta come Direttiva Bolkestein e relativa ai servizi nel mercato europeo comune.

Secondo quanto si legge nella sintesi della petizione, secondo Bernardi il decreto di Adm “equipara erroneamente i giochi destinati al mero svago e divertimento in luoghi aperti al pubblico ai giochi che comportano scommesse nel senso stretto del termine, e ciò impone limiti al primo e non rispetta le norme dell'Unione in materia di libertà di stabilimento e libera circolazione delle merci, né la direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno.

In base alla nuova norma, giochi come biliardino, carambole, biliardi, flipper, freccette e attrazioni per bambini senza premi in denaro sono soggetti a certificazione onerosa, come se fossero macchine con premi in denaro, cioè di tipo Awp, o slot machine o terminali di videolotteria”.

 

Secondo il consulente Adm ha “riorganizzato il regime dei giochi senza premi, applicato standard equivalenti a quelli degli apparecchi a premi in denaro e stabilito nuovi standard tecnici per la loro produzione, importazione, verifica e amministrazione”, giochi, destinati ad essere utilizzati in locali aperti al pubblico, che "devono ricevere una certificazione rilasciata da un ente certificatore e dispongono della relativa autorizzazione, ma non sono ancora state messe in funzione né le procedure né le piattaforme telematiche per avviare l'iter autorizzativo, il che rende impossibile agli operatori la regolarizzazione della propria situazione, aumentandone notevolmente i costi di esercizio”.

 

Per Bernardi quindi il decreto di Adm “è contrario alla direttiva 123/2006/CE (c.d. 'Direttiva servizi'), così come è stato recepito dal legislatore, confermando che gli unici servizi esclusi dall'ambito di applicazione del decreto sono 'i giochi d'azzardo, comprese le lotterie, le scommesse e le attività di casinò...' (in questo caso, per 'giochi d'azzardo' si intendono i giochi con distribuzione di premi in denaro).

La delibera direttoriale n° 151294, del 18 maggio 2021, dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, e le successive delibere del 1° giugno e del 16 dicembre 2021, nonché le relative circolari, creano ostacoli all'importazione e alla libera circolazione degli apparecchi da intrattenimento all'interno dell'Unione Europea, il che esclude la possibilità di portare in Italia macchine acquistate in altri Stati appartenenti al mercato unico dell'Unione europea”.

LE OSSERVAZIONI DELLA COMMISSIONE - Il 18 gennaio 2022 la Commissione ha presentato le proprie osservazioni in merito: “La Commissione ritiene che le decisioni amministrative descritte nella petizione stabiliscano una serie di standard tecnici e procedure di autorizzazione per la produzione, l'importazione, la verifica e la gestione delle slot machine senza premi in denaro negli spazi pubblici. Sulla base di una valutazione preliminare, le decisioni amministrative descritte nella petizione potrebbero aver sollevato alcune preoccupazioni in merito ai principi della libera circolazione nel mercato unico dell'Unione, sanciti dagli articoli 34, 49 e 56 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (Tfue). La petizione sembra inoltre sollevare alcune preoccupazioni in relazione alle disposizioni specifiche della direttiva 2006/123/CE sui servizi.
Tuttavia, la Commissione ricorda che, ai sensi del diritto dell'Unione, gli Stati membri possono continuare a imporre restrizioni a tali norme a determinate condizioni. Possono giustificarli invocando un motivo imperativo di interesse generale, purché non siano discriminatori e siano appropriati, necessario e proporzionato. L'onere della prova dell'adeguatezza e della necessità della misura incombe allo Stato membro.
Pertanto, i servizi della Commissione hanno chiesto informazioni alle autorità italiane sulla motivazione alla base di tali misure al fine di valutare se soddisfano le suddette condizioni. Nell'ambito di questo dialogo amministrativo, la Commissione ha ottenuto dalle autorità italiane le informazioni richieste sulle norme nazionali applicabili agli apparecchi senza premi in denaro e continua a seguire da vicino gli ultimi sviluppi. Nonostante l'esame della risposta delle autorità italiane sia ancora in corso, una valutazione preliminare non rivela alcun elemento che suggerisca che la normativa italiana costituisca una restrizione sproporzionata. Secondo gli elementi forniti dalle autorità italiane, le norme in questione sono giustificate dall'esigenza di tutelare la salute pubblica dei consumatori e dei minori e di evitare l'elusione delle restrizioni nazionali applicabili alle slot machine. Le autorità italiane si sono inoltre attivate per ridurre al minimo l'onere amministrativo per gli operatori economici del settore, ad esempio creando un elenco aggiornato annualmente delle macchine per le quali il rischio di abuso è basso e che sono quindi esentate dalle norme tecniche in questione.
La Commissione sottolinea che gli Stati membri dispongono di un ampio margine di discrezionalità per disciplinare i settori non armonizzati, purché le misure nazionali che ne derivano non siano contrarie al diritto dell'Unione.
Per quanto riguarda l'aspetto fiscale della questione sollevata nell'istanza, i servizi della Commissione hanno ricevuto in data 13 giugno 2022 un reclamo relativo all'Isi (imposta sulle attività di intrattenimento in Italia) presentato dallo stesso ricorrente. Attualmente stanno valutando i nuovi elementi portati alla loro attenzione al riguardo”.
La Commissione quindi conclude: “La risposta delle autorità italiane e la recente denuncia dello stesso firmatario sono attualmente oggetto di valutazione da parte dei servizi della Commissione”.

 

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