Comma 7, Cassazione: ‘Rilascio nulla osta preventivo contrasta con norme Ue’

Per la Cassazione il rilascio del nulla osta preventivo per gli apparecchi da gioco senza vincita in denaro è in contrasto con la normativa eurounitaria: è 'ingiustificato vincolo alla libertà di stabilimento'.
Scritto da Fm

Corte di cassazione © Daderot / Wikipedia

Il rilascio di un nulla osta preventivo sarebbe un ingiustificato limite alla circolazione della prestazione dei servizi all’interno dell’Unione Europea, che non trova giustificazione in un motivo di interesse generale, comportando un vincolo alla libertà di stabilimento per i prestatori di servizi e un ostacolo all’esercizio di tale libertà. La prestazione del servizio è, quindi, assicurata dalla mera comunicazione da parte dell’esercente, come avviene per tutte le attività economiche oggetto di liberalizzazione.”

A ricordare tale principio è la Corte di cassazione nell'ordinanza di rigetto del ricorso proposto dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli contro la pronuncia della Corte d’appello di Firenze in favore del legale rappresentante di una società sanzionato per 6mila euro per aver collocato in un pubblico esercizio due apparecchi da gioco senza vincita in denaro – comma 7, lett. c) del Tulps – sprovvisti del nulla osta alla messa in esercizio da parte dell’autorità competente.

Per Adm anche con riferimento ai giochi di abilità che non danno premi in denaro sussistono “le stesse ragioni di ordine pubblico e di tutela della salute dei consumatori che giustificavano la deroga ai principi comunitari in tema di libertà di stabilimento e di libera prestazione di servizi”, ma i giudici della Cassazione – così come quelli della Corte d’appello di Firenze – sono di diverso avviso.

“In materia di adempimenti connessi al funzionamento di apparecchi e congegni di intrattenimento da gioco leciti, il rilascio del nulla osta preventivo previsto dall’art. 38 della legge n. 388 del 2000, come modificato dall’art. 22 della legge n. 289 del 2002, è in contrasto con la normativa eurounitaria, in quanto costituisce un ingiustificato vincolo alla libertà di stabilimento all’interno dell’Unione Europea, che non trova giustificazione in un motivo di interesse generale” sottolinea la Cassazione citando una sua precedente ordinanza, la n. 3997 del 13 febbraio 2024. “Diversamente, una volta che tali apparecchi siano stati messi in esercizio, sono compatibili con il diritto eurounitario i controlli dello Stato sull’osservanza delle prescrizioni tecniche, in quanto giustificati da motivi di interesse generale o di ordine pubblico, individuabili nella necessità di tutelare la salute dei consumatori, potendo tali apparecchi essere modificati per riprodurre giochi d’azzardo”.