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Legge gioco Lazio, operatori comma 7: 'Errore grossolano, chiediamo incontro urgente'

17 gennaio 2023 - 12:43

Gli operatori dei comma 7 si dicono perplessi dalle definizioni che nella normativa sul gioco del Lazio accomunano quello con vincita in denaro al puro intrattenimento e chiedono incontro urgente alla Regione.

Scritto da Fm
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Dopo le “forti criticità” espresse dagli operatori di gioco con vincita in denaro, anche quelli del puro intrattenimento – i comma 7, per intenderci – non sono meno perplessi riguardo alla nuova normativa in materia entrata in vigore nel Lazio dal 13 gennaio.

Non solo nei confronti della legge in sé, ma anche e forse soprattutto per la circolare esplicativa inviata dalla Regione Lazio qualche giorno fa, con una serie di prescrizioni volte “a interrompere l’eventuale l’immersione compulsiva nel gioco” attraverso orologi, sistemi di diffusione sonora e cartelli informativi da installare nelle sale, che viene dai più ritenuta “una toppa peggiore del buco”.

Ad esempio da Tiziano Tredese, presidente del Consorzio Fee, che sbotta: “Che funzionari della Regione Lazio, sede del Governo e del Parlamento italiano, nonché di Adm, mettano assieme i giochi comma 7 di puro intrattenimento con quelli del comma 6 (con vincita di danaro) ed entrambi li definiscano 'giochi d’azzardo' - che per il Tulps sarebbero solo quelli del comma 5 (cioè dei casinò) - è semplicemente vergognoso!”.

Ad avviso di Tredese, i rappresentanti dei sunnominati enti “neanche sanno di non sapere, e non hanno quel minimo di umiltà da chiedere informazioni a chi fa solo questo lavoro. E qui mi fermo per il comma 7”.

Il presidente del Consorzio Fee, che guida da 40 anni il gruppo Elmac, specializzato in produzione, commercializzazione e gestione di apparecchi automatici e semiautomatici da trattenimento, dice la sua anche in tema di slot: “Siccome ho seguito la nascita sia della famosa legge 425 del 1995 ( vincita di 10 gettoni ) che della 289 del 2002 (introduzione del comma 6 ) mi sono preoccupato di studiare la legislazione di altri Stati europei che già avevano legalizzato le slot, ad esempio la Germania. Già nel 1995 le slot tedesche si fermavano per 3 minuti, dopo un’ora di gioco per dare tempo al giocatore di riflettere e decidere se continuare o andare a casa. Altro che orologi da 35 cm e sirene! Siamo alla preistoria: forse in Regione Lazio non sanno che la ruota è già stata inventata...”.

Per poi puntualizzare, sempre a proposito delle slot tedesche: "Si fermavano dopo un’ora perché la perdita oraria massima non poteva superare lo stipendio medio del cittadino tedesco dell’epoca: 38.4 marchi .
Tutto era dato da una formula matematica (che ho pubblicizzato per anni) che combinava tempo di gioco, costo della partita, percentuale di vincita) . 
Peccato che ci siano voluti 28 anni per capire come fare le slot, ma usando quello che viene chiamato software, non gli orologi e le suonerie".

In parallelo a quanto dichiarato da Tredese, anche altri operatori sono sul piede di battaglia. Dopo quanto anticipato dai rappresentanti delle associazioni As.tro e Sapar, anche Federamusement-Confesercenti tenta la strada del confronto con la Regione Lazio, chiedendo un incontro urgente con una lettera inviata alle direzioni regionali Sviluppo economico e per l'Inclusione sociale: "Alla base dell’informativa citata vi è un equivoco di fondo: l’equiparazione degli apparecchi da divertimento senza vincita in denaro con quelli da intrattenimento (New Slot/Vlt) rende inapplicabili e inique alcune misure e disposizioni regionali, soprattutto alla luce della nuova regolamentazione in materia di apparecchi senza vincita in denaro sancita di recente dall’Agenzia accise, dogane e monopoli.
Per evitare la deriva di manifestazioni di dissenso, già all’orizzonte, da parte delle imprese rappresentate e confidando nel vostro spirito collaborativo, restiamo in attesa di essere convocati nel più breve tempo possibile".

Una strada non facile da percorrere, viste le imminenti elezioni in programma proprio nel Lazio il 12 e 13 febbraio.

I CHIARIMENTI DELLA REGIONE LAZIO – Per completezza d'informazione, e per capire meglio “perché” gli operatori del gioco con e senza vincita in denaro siano tanto perplessi, riportiamo di seguito i chiarimenti sulla legge n° 5/13, come modificata dalla legge 11 agosto 2022, n°16 diffusi qualche giorno fa dalla Regione Lazio.

“Con riferimento all’articolo 2 della L.R. n. 5/2013 si forniscono di seguito alcuni chiarimenti, in particolare, sulle seguenti definizioni contenute alle lettere a) e c), dell’art. 2: 'a) gioco d’azzardo: il gioco praticato mediante gli apparecchi di cui all’articolo 110, commi 6, lettere a) e b) e 7 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) e successive modifiche e nelle altre forme di gioco lecito previste dalla normativa vigente; c) sala da gioco: un luogo pubblico o aperto al pubblico o un circolo privato in cui siano presenti o comunque accessibili slot machine o videolottery e tutte le forme di gioco lecito previste dalla normativa vigente'.

È, dunque, alla luce di tali definizioni che occorre individuare il perimetro delle 'prescrizioni', dalla 1) alla 7), contenute nel nuovo art. 4, comma 1, lett b), della LR. 5/13, come modificato dalla LR. 11 agosto 2022, n. 16. Le prescrizioni di cui ai numeri 1), 2) e 6) si riferiscono espressamente agli 'apparecchi indicati all’articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del r.d. 773/1931' e non possono quindi sussistere dubbi di sorta circa il perimetro di applicazione”, si legge nella circolare inviata dalla Regione.

“Relativamente al punto 4) - dove è prevista l’'interdizione dal gioco ai soggetti in stato di manifesta ubriachezza, ferma restando l’applicazione delle disposizioni dell’articolo 691 del codice penale' – non essendo stata inserita alcuna limitazione, deve ritenersi applicabile a tutte le sale da gioco così come definite dalla lettera c) del comma 1, dell’articolo 2 della Lr. 5/2013.

Per quanto concerne, invece i punti 3), 5) e 7), ove si parla genericamente di 'apparecchio di gioco' o di 'apparecchiature di gioco' ovvero di 'postazioni per il gioco', va rilevato che il legislatore regionale non ha utilizzato il termine 'd’azzardo', che avrebbe reso inequivoco il perimetro di applicazione alla luce della citata definizione contenuta all’art. 2, comma 1, lett. a) della legge in esame.

Tuttavia, è ragionevole ritenere, in base alla natura delle prescrizioni ivi contenute e in considerazione di quanto disposto dall’art. 11-bis, comma 21 , che il riferimento sia comunque da intendere al 'gioco d’azzardo' e, conseguentemente, agli 'apparecchi di cui all’articolo 110, commi 6, lettere a) e b) e 7 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773'”.

La circolare quindi prosegue: “Alla luce del combinato disposto dell’art. 11-bis, comma 2, e dell’art. 4, comma 1, lett. b) della L.R. 5/2013, si ritiene che le prescrizioni relative al divieto di fumo debbano trovare applicazione nei luoghi dove sono installati gli apparecchi indicati all’articolo 110, comma 6, lettere a) e b), e comma 7 del r.d. 773/1931.

Per quanto concerne, il punto 3), contenuto nel nuovo art. 4, comma 1, lett b) riguardante la 'pausa obbligatoria di cinque minuti delle operazioni di gioco ogni trenta minuti consecutivi di utilizzo dell’apparecchio di gioco da parte del singolo cliente', da intendersi come prescrizione volta a interrompere l’eventuale l’immersione compulsiva nel gioco con perdita del controllo cognitivo e razionale dello scorrere del tempo, si ritiene che tale limitazione trovi adeguata applicazione attraverso l’adozione delle seguenti misure: 1) Collocazione di un orologio di diametro non inferiore a cm. 35 ogni numero 3 videoterminali purché rientri nel raggio visivo di ogni giocatore che utilizza tali apparecchi; 2) Collocazione di un cartello di formato minimo di cm 100X70 che indichi la prescrizione dell’interruzione del gioco per 5 min. ogni 30 min. di gioco, nonché le ragioni di tutela della salute individuale alla base di tale prescrizione. Si specifica che in tale cartello ogni esercente dovrà inserire il riferimento telefonico dell’Unità operativa dipendenze patologiche dell’Asl competente per territorio rispetto all’ubicazione dell’esercizio commerciale; 3) Installazione di un sistema di diffusione sonora dove un segnale acustico è seguito da un messaggio vocale programmato ogni trenta minuti, preregistrato, dal seguente contenuto: 'si ricorda ai signori clienti di fare una pausa di 5 minuti ogni 30 minuti di gioco', al fine di scandire lo scorrere del tempo ed evitare che i giocatori perdano un riferimento temporale reale. Nel raccomandare ai destinatari della presente la massima diffusione, si richiamano altresì gli Enti locali ai compiti di vigilanza sull’osservanza di questa disposizione e di quanto previsto dalla normativa regionale in materia di gioco d’azzardo (L.R. 5/2013 e successive modificazioni)”.

 

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