C'è ancora una gran bisogno di fare chiarezza sulle nuove regole tecniche per i Comma 7 varate dall''Agenzia dogane e monopoli.
A tentare di sbrogliare il bandolo della matassa ci hanno pensato gli Stati generali dell’amusement che nel secondo appuntamento tenutosi agli inizi di luglio ha dato la possibilità agli operatori del comparto dei giochi senza vincita in denaro di confrontarsi e di porre diverse domande.
Quesiti ai quali poi è stata data risposta, pubblicati dall'associazione Sapar, che riportiamo integralmente nelle righe seguenti.
Le regole tecniche da determina del 18 maggio vanno emanate entro 60 giorni? Quindi entro il 18 luglio?
Non è un termine perentorio, comunque saranno emanate quanto prima.
Per gli stagionali: per il pagamento di tutti i Noe si proseguirà con il pagamento dal giorno del ritiro come precedente, o come per i meccanici vecchi si pagherà al 50 percento?
Per gli stagionali non è cambiato nulla.
È stata sottolineata la discriminazione tra apparecchi (calcetto flipper etc) installati in sala giochi e apparecchi installati in locali generalisti (bar etc) per cui non vale l'autocertificazione?
È stata sottolineata.
Per quanto riguarda i prodotti che oggi non hanno più un produttore, perché nel frattempo è fallito o ha deciso di chiudere, appare non praticabile (stante quanto scritto nel Decreto 18 maggio e la Determina 1 giugno) l'idea di far diventare produttore un gestore noleggiatore costringendolo a pagare l'iscrizione al futuro registro spendendo 2500 euro e poi anche a pagarsi le varie omologhe previste per i giochi che ha nel proprio parco apparecchi.
Non è detto che il gestore che fa l’omologa in caso di fallimento o chiusura delle ditta produttrice sia considerato “produttore” ai fini del futuro Registro unico. È un punto su cui si può chiedere un chiarimento comunque.
Non è stata fatta chiarezza anche su altri punti controversi come il sottomettere a nulla osta tutti gli Am che avevano un certificato di uso e non come per i Comma 7 a) e c) che il Noè era certificato di detenzione e per non pagare l'Isi andava restituito temporaneamente ad Adm ogni fine anno. Le due tipologie erano gestite da due decreti diversi.
È stato chiesto un chiarimento in ordine alla predisposizione di una procedura alternativa atta alla sospensione dell’Isi per il 2022 per tutti gli apparecchi, anche per gli attuali meccanici per i quali non erano previsti nulla osta, analogamente a come succede oggi per gli apparecchi dotati di nulla osta.
Aspettando le regole tecniche si possono vendere calciobalilla/carambole etc?
La Determina dice che gli apparecchi prodotti o importati a far data dal 1° giugno 2021 sono sottoposti alle nuove regole tecniche e quindi devono essere soggetti ad omologa. Conseguentemente, attualmente i medesimi non possono essere commercializzati ai fini dell’installazione.
Per effettuare un'omologa di un apparecchio (flipper di 10 anni fa) l'apparecchio campione va lasciato all’Ente?
In base alle informazioni in nostro possesso questa tipologia di apparecchi già ora non necessita di presentazione dell’apparecchio campione, comunque è stato chiesto un chiarimento in ordine a quali tipologie di apparecchi saranno sottoposte ad omologa “light”.
Per il comparto degli annuali che hanno pagato per intero senza ricevere scontistica e sono stati aperti pochi mesi del 2020 in molti si stanno chiedendo questa cosa anche considerando il pagamento 2021 alla luce dell’incertezza al sul parco macchine esistente.
Il parco macchine regolarmente esistente è pienamente legale fino al 31 dicembre 2021, quindi per Adm anche per l’Isi non cambia nulla per il 2020 e per il 2021.
Per l'anno 2020 alcuni operatori hanno fatto regolare richiesta di risarcimento su modulistica Adm, senza mai ricevere risposta.
Per Adm, nonostante le ripetute richieste delle Associazioni, non si ha diritto a rimborsi o compensazioni per gli anni 2020 e 2021.
Leggere bene il Registro Unico sui produttori - c) euro 2.500,00 per i soggetti di cui al comma 3, letterea), numero 1), c) numero 1) ed m); se non c’è tale registro come funziona la questione?
Fino all’emanazione del decreto attuativo sul Registro unico non sussiste alcun obbligo per il produttore di soli Comma 7 di iscrizione al medesimo.
Pensiamo a cosa succederà se vogliono tutta la documentazione delle ticket redemption tradotta in italiano (come è oggi con i 7a e 7c ) e i test report Ce.
Può essere oggetto di chiarimento.