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Cessioni crediti fiscali, Uif: 'Occhio a pagamenti per giochi e scommesse'

12 aprile 2022 - 09:39

Prevenzione criminalità finanziaria connessa a Covid-19 e Pnrr, per la Uif (Bankitalia) nella cessione dei crediti fiscali vanno tenuti d'occhio anche i pagamenti per giochi e scommesse.

Scritto da Redazione
Cessioni crediti fiscali, Uif: 'Occhio a pagamenti per giochi e scommesse'


Ci sono anche i "pagamenti per giochi e scommesse" nella lista dei rischi connessi alle cessioni di crediti fiscali che i destinatari degli obblighi antiriciclaggio dovranno tenere in considerazione nell’attività di collaborazione attiva, secondo quanto comunica l'Unità di informazione finanziaria della Banca d'Italia in merito alla prevenzione di fenomeni di criminalità finanziaria connessi al Covid-19 e al Pnrr, il Piano nazionale di ripresa e resilienza approvato nel 2021 dal Governo per rilanciarne l'economia dopo la pandemia, al fine di permettere lo sviluppo verde e digitale del Paese.

Un tema non nuovo, visto che molte autorevoli voci nei mesi scorsi si sono spese per portare l'attenzione sulla possibilità di infiltrazioni criminali nelle attività di gioco, "approfittando" della crisi generata da questi due anni, con un lungo stop del gioco terrestre.


Con una nota appena pubblicata, l'Uif sottolinea che "l’individuazione tempestiva dei nuovi rischi connessi ai tentativi della criminalità di sfruttare a proprio vantaggio l’emergenza sanitaria e le iniziative poste in essere per favorire la ripresa economica è fondamentale per assicurare l’efficacia degli interventi pubblici".
Un punto già evidenziato in una prima comunicazione - risalnte al 16 aprile 2020, in pieno lockdown - con cui ha fornito "indicazioni sui rischi emergenti, e ha richiamato l’attenzione dei soggetti obbligati su comportamenti che potevano essere espressivi di condotte illecite connesse all’epidemia da Covid-19".
Con una successiva comunicazione dell’11 febbraio 2021, "al fine di sollecitare la collaborazione attiva degli operatori tenuti alla rilevazione e alla segnalazione delle operazioni sospette, sono stati richiamati ulteriori elementi sintomatici di possibili condotte funzionali al riciclaggio e descritti tentativi di sviamento e improprio utilizzo delle misure di sostegno adottate per assicurare la ripresa.
I rischi individuati con particolare riguardo al riconoscimento di detrazioni fiscali a fronte dell’esecuzione di specifici interventi e alla possibilità di cedere i relativi crediti d’imposta hanno indotto il legislatore a modificare più volte la disciplina del cosiddetto 'decreto Rilancio' con misure urgenti per ilcontrasto delle frodi e con un rinvio espresso all’apparato di prevenzione del riciclaggio".
 
La nuova comunicazione, datata 11 aprile, fornisce ulteriori aggiornamenti e specificazioni sui rischi connessi alle cessioni di crediti fiscali, "alla luce dell’analisi finanziaria delle segnalazioni di operazioni sospette e degli scambi informativi con controparti estere inerenti al contesto pandemico e tenendo conto dell’evoluzione della normativa".
 
IL FOCUS SULLA CESSIONE DEI CREDITI FISCALI - Ecco, di seguito, quanto si legge nell'informativa della Uif in tema di cessioni di crediti fiscali.
"Avuto presente che i crediti riconosciuti dal decreto Rilancio sono cedibili in via anticipata rispetto alla dichiarazione fiscale e con minori formalità rispetto a quelle previste, per esempio, per le cessioni dei crediti Iva, occorre anzitutto prestare particolare attenzione, ai fini della segnalazione, all’eventualità che i predetti crediti siano vantati a fronte di interventi non eseguiti o che le agevolazioni stesse non appaiano spettanti sulla base della disciplina in materia, nonché alla ricorrenza dei requisiti previsti dalla normativa per il riconoscimento del beneficio fiscale, con particolare riguardo alle caratteristiche del presunto beneficiario (anche tenuto conto del settore economico di appartenenza).
Dal punto di vista soggettivo rileva l’incoerenza tra il profilo del titolare dei crediti d’imposta (in particolare se si tratta di impresa incaricata delle forniture o dei lavori connessi al beneficio fiscale) e l’entità e la tipologia dei crediti stessi.
Meritano senz’altro attenzione gli elementi conoscitivi acquisiti sul cliente, specie se nuovo, e la presenza di soggetti privi di strutture organizzative funzionali allo svolgimento di un’attività economica effettiva, con caratteristiche non adeguate rispetto ai lavori o alle forniture che sarebbero stati incaricati di eseguire, ovvero di soggetti neocostituiti o che sono da poco attivi nei settori che prevedono l’attribuzione di benefici fiscali (ad es. per effetto di variazione o ampliamento dell’oggetto sociale), anche dopo periodi di inattività.
Sono da considerare i casi di imprese che hanno attivato la propria partita Iva dopo l’esecuzione dei lavori o delle forniture o di imprese con la stessa sede legale, oggetti sociali ricorrenti o rispetto alle quali gli adempimenti connessi alla iscrizione nel registro delle imprese sono stati curati dal medesimo soggetto (anche professionista).
Possono altresì venire in rilievo esponenti delle imprese con un dubbio profilo reputazionale o professionale, ad esempio per precedenti penali (connessi perlopiù a reati fiscali o di criminalità organizzata) o in quanto gravati da eventi pregiudizievoli (quali protesti o fallimenti), nonché soggetti che, per il loro profilo o per le dichiarazioni rese in sede di adeguata verifica, sembrano essere meri prestanome.
Meritano poi attenzione i casi di presunti titolari di crediti d’imposta che risultano quasi o del tutto privi di redditi, irreperibili o domiciliati presso centri di accoglienza.
Dal punto di vista oggettivo possono emergere ipotesi di assenza o incoerenza del corredo informativo che legittimerebbe l’ammissione al beneficio fiscale (ad es. fatture o altra documentazione giustificativa non riconciliabile con i relativi pagamenti) ovvero l’assenza di movimentazione finanziaria correlabile all’esecuzione di lavori o forniture.
In caso di cessioni di crediti che – in particolare prima delle recenti modifiche normative (cfr. infra) – sono state realizzate in sequenza, si richiama l’attenzione sul contenuto del contratto in base al quale è stato ottenuto il credito oggetto di cessione, laddove generico sui termini, sul corrispettivo e sulle modalità di pagamento del medesimo.
Assume inoltre rilievo la circostanza che, in fase di monitoraggio del rapporto, emerga l’impiego del corrispettivo ricevuto per la cessione di crediti fiscali in: i) bonifici verso l’estero o destinati ad altri soggetti o rapporti ricorrenti ovvero effettuati immediatamente dopo l’accredito soprattutto se in favore di soggetti che appaiono operare in settori non coerenti con quello dell’ordinante dei bonifici o con causali generiche o riferimenti a prestiti infruttiferi e atti di liberalità; ii) prelievi di contante di importo complessivo rilevante o comunque ingiustificato; iii) pagamenti per giochi e scommesse; v) acquisti di immobili, preziosi, oro, opere d’arte e oggetti di antiquariato o altri beni di rilevante valore ovvero di valute virtuali per importi complessivamente significativi.
Nell’ipotesi di cessioni compiute dal medesimo soggetto, va considerata l’eventuale conoscenza di altri potenziali acquirenti che hanno rifiutato l’acquisto degli stessi crediti; può ricorrere altresì la numerosità di operazioni di cessione poste in essere con una moltitudine di soggetti, in un arco temporale limitato, per importi ricorrenti, al fine di realizzare un’interposizione presumibilmente volta a dissimulare l’identità dell’effettivo titolare o ad aggirare eventuali limiti di importo previsti dal cessionario.
I soggetti obbligati di cui all’articolo 3 del Dlgs. 231/2007 non possono procedere all’acquisizione del credito in tutti i casi in cui ricorrono i presupposti per l’adempimento degli obblighi, rispettivamente, di segnalazione delle operazioni sospette (art. 35) e di astensione dall’eseguire l’operazione per impossibilità di effettuare l’adeguata verifica del cliente (art. 42).
Ai fini delle segnalazioni di operazioni sospette, con riguardo ai casi in cui il soggetto obbligato non è parte contrattuale nelle cessioni di crediti fiscali ma queste vengano all’attenzione in occasione della valutazione dell’operatività dei clienti, vanno considerate con attenzione le cessioni realizzate tra soggetti non tenuti all’adempimento degli obblighi antiriciclaggio. Può trattarsi di primari operatori economici attivi in settori affini a quelli degli interventi oggetto di agevolazione ovvero di società costituite per rendersi cessionarie dei medesimi crediti. Il ricorso a tali operatori, non tenuti all’adozione di specifici presidi di prevenzione, comporta il rischio di concentrazione presso i medesimi di cessioni aventi a oggetto crediti di natura fittizia, nonché la possibilità che proventi illeciti siano impiegati nel mercato delle cessioni dei crediti di imposta con finalità di riciclaggio.
Possono venire in rilievo le offerte di forniture connesse agli interventi oggetto di agevolazione e l’acquisto massivo di crediti fiscali o le ipotesi di pubblicità o intermediazione dell’offerta e della domanda di crediti fiscali a prezzi notevolmente inferiori al loro valore nominale, spesso tramite la rete internet, che possono porre anche dubbi circa la sussistenza di eventuali profili di abusivismo dell’attività esercitata. Nell’esaminare le fattispecie in questione si richiama specificamente l’attenzione sulla ricorrenza di operazioni ripetute, per importi complessivamente rilevanti, non coerenti con il profilo del cliente e che potrebbero destare sospetti circa l’inesistenza dei crediti impiegati a fini di monetizzazione o di compensazione con proprie posizioni debitorie verso l’Erario.
È infine necessario che i destinatari del Dlgs. 231/2007 prestino particolare attenzione ai profili di anomalia sopra descritti anche rispetto a operazioni relative a crediti posti alla base di articolati prodotti finanziari ovvero inseriti nel contesto di operazioni di cartolarizzazione che non consentono di valutare la genuinità del sottostante".
 

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