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Divieto di pubblicità al gioco, nuova sanzione da Agcom

07 luglio 2020 - 14:04

L'Agcom multa un concessionario di scommesse per la pubblicazione di comunicazioni promozionali del gioco. Procedimento archiviato per 'intervenuto pagamento in misura ridotta della sanzione'.

Scritto da Redazione
Divieto di pubblicità al gioco, nuova sanzione da Agcom

“Archiviato per intervenuto pagamento in misura ridotta della sanzione”.

Così l'Agcom – Autorità per le garanzie nelle comunicazioni si è espresso in merito al procedimento avviato nei confronti della società Eurobet Italia Srl unipersonale per la violazione del divieto di pubblicità del gioco sancito due anni fa dal decreto Dignità.

Oggetto del contendere alcune diciture presenti sul sito www.eurobet.it riportanti la parola “bonus” e dei termini “scopri”, “gioca”, “vinci”.

In particolare, si legge nella delibera emessa da Agcom a riguardo “i messaggi sopra riportati sono risultati caratterizzati da elementi verbali (claim accattivanti e utilizzazione di espressioni elogiative e di espliciti inviti all’adesione all’offerta) e grafici tipici della comunicazione promozionale. In altri termini, i predetti messaggi hanno integrato gli estremi di una comunicazione commerciale relativa a offerte di gioco con vincita in denaro attraverso la promozione di un bonus di entrata”.

LE DEDUZIONI DI EUROBET - Dal canto suo, Eurobet ha eccepito che l’utilizzo della parola “bonus” sia ritenuto pacificamente slegato “da un mero significato e/o finalità promozionale, in quanto è la stessa Adm che ne fornisce la definizione, ritenendolo infatti come 'la parte del saldo disponibile costituita dagli importi non prelevabili che il giocatore può impiegare esclusivamente per l’acquisto di diritti di partecipazione ovvero per l’effettuazione dei colpi' […..], prevedendo e consentendo l’utilizzo di tale termine addirittura all’interno del sito del concessionario [….].
È chiaro pertanto come a tale termine la stessa Amministrazione non attribuisca connotazione 'promozionale', ma consideri i bonus come un importo non prelevabile che il giocatore può utilizzare per la fruizione dei servizi di gioco offerti dal concessionario”.
Con riferimento inoltre ai termini come “Scopri”, riportato in uno dei messaggi in contestazione, il concessionario “ritiene che lo stesso non conferisca al messaggio appeal tale da invitare esplicitamente all’adesione all’offerta di gioco, in quanto richiama piuttosto la possibilità, per l’utente, di entrare nella pagina specifica e verificare i termini e le condizioni del gioco nonché dell’erogazione del bonus stesso, venendo pertanto meno la caratteristica promozionale o di invito al gioco del suddetto richiamo”.
I termini “Gioca” e “Vinci” poi non vengono ritenuti in alcun modo in contrasto né con il divieto di incitamento al gioco di previsto dal decreto Balduzzi (decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189) né con l’art. 9 comma 1 del decreto Dignità, in quanto “addirittura adoperati nella denominazione di giochi ben conosciuti e gestiti da concessionari di gioco pubblico, dietro concessione statale, come ad esempio il più famoso 'Gratta e Vinci', nonché il gioco 'Win for Life'.
Ciò è maggiormente confermato dal fatto che per la denominazione di tali giochi non è mai stata contemplata e/o richiesta alcuna modifica, nemmeno in sede di recenti specifici rinnovi delle concessioni, proprio in quanto si è evidentemente ritenuto che l’utilizzo di tali termini non configuri alcun contrasto con la normativa vigente sul gioco legale, potendo quindi essere inseriti nientemeno che nella denominazione di attività di gioco”.
Infine, ribadisce Eurobet nello scritto difensivo, le comunicazioni in esame sono riportate “in un ambito nel quale viene chiaramente ed esplicitamente offerta attività di gioco e nel quale, conseguentemente, l’utente non possa in alcun modo essere spiazzato e/o sorpreso dalla lettura di messaggi relativi al gioco”, ossia all’interno del sito internet “di titolarità di un concessionario di gioco pubblico e siano rivolti non ad una generalità di soggetti, bensì ad utenti già iscritti al sito che generalmente fruiscono dei servizi offerti [….] ed effettuano giocate, nonché ad utenti che, conoscendo l’attività di gioco effettuata tramite il sito web richiamato, volontariamente e consapevolmente abbiano deciso di accedere alla piattaforma […] per conoscere l’offerta di gioco proposta al fine di iscriversi ed effettuare attività di gioco”.
 
LE VALUTAZIONI DELL'AGCOM - La società Eurobet Italia Srl Unipersonale entro il termine di 60 giorni dalla notifica dell’atto di contestazione ha trasmesso all'Agcom la quietanza di pagamento della sanzione in misura ridotta, pari a 16.667 euro, fatto che ha estinto il procedimento sanzionatorio che, in applicazione dei criteri tabellari, prevedeva una sanzione di 50mila euro, “non risultando attuabile il calcolo proporzionale corrispondente al valore della pubblicità oggetto di contestazione, in quanto i messaggi promozionali contestati sono stati diffusi tramite il sito internet gestito dalla società”.
Per questo, l'Agcom non ha dato ulteriore corso al procedimento sanzionatorio in considerazione dell’intervenuto pagamento in misura ridotta della sanzione, deliberando l’archiviazione.

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