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Proroga concessioni scommesse, Adm chiarisce gli adempimenti

09 luglio 2022 - 10:09

Una determinazione direttoriale specifica le modalità di attuazione e gli adempimenti da rispettare per la proroga delle concessioni dei punti di raccolta regolarizzati.

Scritto da Dd
Proroga concessioni scommesse, Adm chiarisce gli adempimenti

Con una nuova determinazione firmata dal direttore generale Marcello Minenna l'Agenzia delle dogane e dei monopoli definisce le modalità di attuazione delle disposizioni per la proroga delle concessioni contenute nel Decreto per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e di resilienza è legge, convertito in legge il 29 giugno scorso

tre articoli della determinazione Adm chiariscono alle aziende del gioco, nell'ordine, come adempiere al versamento delle somme annuali per la proroga delle concessioni e della titolarità dei punti di raccolta, indicando quali sono le garanzie che i titolari dei punti di raccolta regolarizzati e specificando cosa accade in caso di inadempimento.

In particolare vengono indicati gli importi, stabiliti in "7.500 euro per ciascun diritto che si intende prorogare afferente ai punti vendita aventi come attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici4.500 euro per ciascun diritto che si intende prorogare afferente ai punti vendita aventi come attività accessoria la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici".

"Tenuto conto che la proroga ha effetti dal 30 giugno 2022 al 30 giugno 2024, gli importi devono essere versati per l’annualità intercorrente tra il 30 giugno 2022 ed il 30 giugno 2023, in due rate di pari importo scadenti, rispettivamente, il 31 ottobre 2022 ed il 30 aprile 2023", e "per l’annualità intercorrente tra il 30 giugno 2023 ed il 30 giugno 2024 in due rate di pari importo scadenti il 31 ottobre 2023 ed il 30 aprile 2024". Così riporta anche una nota di Adm firmata dal dirigente Fabrizio Fiorentino che evidenzia i principali adempimenti a carico dei gestori.

La determinazione specifica anche che "le somme annuali non sono dovute per i diritti e per i punti di raccolta per i quali i soggetti titolari comunicano all’Agenzia, entro il decimo giorno dalla pubblicazione della presente determinazione sul sito istituzionale dell’Agenzia, gli estremi identificativi ai fini del distacco del collegamento con il totalizzatore nazionale".

In merito alle garanzie che devono essere assicurate Adm stabilisce che deve essere compresa "la copertura degli obblighi convenzionali sino al 31 dicembre 2024 e avere validità per un ulteriore anno successivo a tale scadenza, cioè il 31 dicembre 2025; le garanzie sono presentate all’Agenzia entro il termine del 30 novembre 2022".

In caso di omesso versamento degli importi dovuti entro i termini indicati o di omessa trasmissione delle garanzie, l'Agenzia indica che verrà meno "la proroga delle concessioni in essere, della titolarità della raccolta in rete fisica e dei punti di raccolta regolarizzati, fermo restando il recupero delle somme dovute secondo le disposizioni vigenti".

Come riporta una seconda, e distinta, nota, firmata sempre da Fiorentino, Adm precisa che "per quanto concerne la comunicazione dei dati per i diritti e/o punti di raccolta per i quali non si voglia usufruire della proroga, si precisa che entro e non oltre il 18 luglio p.v. tutti i concessionari, i titolari di raccolta in rete fisica, nonché i punti di raccolta, dovranno comunicare gli estremi identificativi", con una comunicazione sottoscritta dal legale rappresentante della società".

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