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Pubblicità gioco, Capitanio (Agcom): 'Colossi del web rispettino le norme'

11 aprile 2023 - 17:34

Massimiliano Capitanio, commissario dell'Agcom, commenta l'ordinanza con cui il Tar Lazio ha confermato la multa da 750mila inflitta a Meta per la violazione del divieto di pubblicità al gioco.

Scritto da Redazione
© Agcom - Autorità per le garanzie nelle comunicazioni

© Agcom - Autorità per le garanzie nelle comunicazioni

La sentenza del Tar conferma ancora una volta l’importanza del ruolo regolatorio svolto da Agcom per imporre anche ai colossi del web il rispetto delle leggi e un maggior controllo dei contenuti che circolano in rete. Contro la piaga del gioco d’azzardo non sono ammissibili leggerezze”.

Parole di Massimiliano Capitanio,  commissario dell'Agcom - Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, che così commenta l'ordinanza con cui il Tar Lazio ha confermato la multa di 750mila euro comminata a  Meta (l'ex Facebook) per la violazione del divieto di pubblicità del gioco d’azzardo sancito dal cosiddetto “decreto Dignità” (art. 9 D.L. n. 87/218).

Si è trattato del primo provvedimento sanzionatorio adottato da un’autorità amministrativa indipendente europea nei confronti di un social media per aver consentito la diffusione di contenuti promozionali il gioco d’azzardo”, rimarca Capitanio.

L'Agcom infatti ha ritenuto Meta responsabile per non aver previsto nelle proprie condizioni generali, destinate al mercato italiano e relative alla promozione di beni e servizi a pagamento, alcuna restrizione in relazione alla pubblicità di giochi con vincite in denaro.

Nello specifico, è emerso che la società consente a tutti i propri clienti business che intendono rivolgersi al pubblico italiano di promuovere tali contenuti, anche attraverso la “targetizzazione” delle inserzioni pubblicitarie.

Ora il Tar Lazio ha evidenziato che “l’ordine contenuto nel provvedimento impugnato appare espressamente limitato ai soli 'utenti business' che hanno pubblicato i 'post' oggetto del procedimento in questione (come si evince dal tenore testuale del dispositivo dell’ordinanza: 'ordina di impedire a ciascuno soggetto autore della sponsorizzazione oggetto del presente procedimento la promozione, attraverso il social network sites Facebook, di contenuti identici o equivalenti in violazione del divieto sancito dall’art. 9 del Decreto')”.

Per i giudici amministrativi capitolini, quindi, “anche ritenendo che il provvedimento impugnato prefiguri la linea di condotta da adottare con riferimento alla generalità degli 'utenti business' che intendano sponsorizzare il gioco d’azzardo, non sembra poterne derivare - come prospettato dalla ricorrente - la necessità di trasformare il modello di business praticato dalla società, atteso che è pacifico che la ricorrente, con riferimento ai contenuti che sponsorizzano il gioco d’azzardo, già oggi svolge una specifica attività di controllo preventivo che si estrinseca nel rilascio di una 'autorizzazione scritta' alla pubblicazione della singola inserzione (come previsto dagli standard pubblicitari relativi al servizio Facebook definiti dalla stessa ricorrente)”.

 

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