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Sala gioco chiusa in provincia di Bologna, Cds conferma: 'Nessun effetto espulsivo'

11 febbraio 2025 - 17:17

Il Consiglio di Stato respinge il ricorso di una sala da gioco di San Lazzaro di Savena (Bo) chiusa perché troppo vicina a luoghi sensibili frequentati da anziani.

Scritto da Cc
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A fronte di una distanza minima da rispettare di 500 metri, prevista dalla stessa legislazione dell’Emilia Romagna qui in questione, si è escluso l’effetto espulsivo in presenza di una superficie utile per insediare l’attività pari in percentuale a circa l’1 percento del territorio comunale e in valore assoluto a circa 170 ettari” poiché nel caso di specie "la superficie utile accertata dalla perizia di parte è comunque pari a 4,29 percento (equivalente a 1,92 Kmq) del territorio comunale e deve escludersi la configurabilità di un effetto espulsivo.”

In questo modo il Consiglio di Stato respinge il ricorso di una sala gioco situata a San Lazzaro di Savena (Bologna) contro la Regione Emilia Romagna che nel 2017 con la delibera “Modalità applicative del divieto alle sale gioco e alle sale scommesse e alla nuova installazione di apparecchi per il gioco d’azzardo lecito” aveva vietato non soltanto “le nuove aperture di locali dedicati al gioco lecito ma anche la conduzione di sale da gioco e sale scommesse già operanti alla data della sua entrata in vigore, poste ad una distanza inferiore a 500 metri rispetto ai luoghi sensibili”.

Nessun effetto espulsivo, dunque, come nelle due sentenze emesse nella giornata di ieri. 10 febbraio, sempre dal Consiglio di Stato nei confronti di una sala scommesse di Parma e una sala bingo di Fidenza. Anche nel caso della sala da gioco bolognese il motivo dell’appello è legato alla richiesta di riforma della sentenza del Tar Emilia Romagna risalente al 2023 che di fatto aveva confermato la richiesta di cessazione dell’attività di gioco lecito già espressa dalla Regione Emilia Romagna.

La sala protagonista della sentenza, in particolare,  risulta “ubicata a meno di 500 metri di distanza” da una casa di riposo, una casa residenza per anziani e un centro socioriabilitativo gestito dall’Azienda Usl di Bologna.

Sulle ragioni che lo hanno spinto a respingere il ricorso, il Consiglio di Stato sottolinea che “nessun obbligo incombeva sul Comune di indicare le aree idonee alla delocalizzazione non essendo rinvenibili disposizioni di legge o di regolamento in tale senso. Al contempo, in base ai principi generali sanciti dall’articolo 2697, l’onere della prova circa la ricorrenza dell’effetto espulsivo delle misure adottate, incombeva sul ricorrente, trattandosi di fatto impeditivo degli effetti derivanti dalle misure di distanziamento adottate dalla Regione e dal Comune”.

ll Collegio inoltre condivide quanto osservato dal Tar, in particolare nella sentenza del 2022 che ha ritenuto infondata tale censura “dal momento che la Corte costituzionale ha ricondotto la disciplina in tema di distanze delle sale gioco dai luoghi sensibili alla materia della tutela della salute e non a quella del governo del territorio. Il divieto è immediatamente efficace e non necessita di alcun recepimento di natura urbanistica ma solo della mappatura circa l’ascrivibilità o meno di un determinato sito a luogo sensibile ed al calcolo della distanza dalle sale gioco/scommessa secondo il criterio del “percorso pedonale più breve previsto dalla presupposta delibera della giunta regionale alla stregua di accertamento di tipo tecnico del tutto vincolato”.

Inoltre nell’ultimo capoverso del paragrafo relativo alla “mappatura dei luoghi sensibili e provvedimenti conseguenti sulle attività in corso della deliberazione 2017” è previsto che “Nel caso di apertura di nuovi luoghi sensibili che si trovino ad una distanza inferiore a 500 metri da sale gioco e sale scommesse e da locali in cui sono installati apparecchi per il gioco d’azzardo lecito di cui all’articolo 110 del Tulps, i Comuni provvederanno ad aggiornare la mappatura dei luoghi sensibili e ad adottare i provvedimenti conseguenti ai sensi della presente normativa”.

La portata di questa previsione è stata tuttavia chiarita dalla successiva delibera del 2019 e “con riferimento all’applicazione di questa previsione si precisa che, al fine di salvaguardare gli investimenti effettuati e tutelare il legittimo affidamento degli operatori economici, l’aggiornamento della mappatura non ha effetto nei confronti di chi, nel rispetto della mappatura vigente, esercita l’attività o l’ha delocalizzata, per un periodo congruo a consentire l’ammortamento degli investimenti effettuati, comunque non eccedente la durata massima di dieci anni dalla notifica dell’approvazione dell’aggiornamento della mappatura”.

 

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