Gara bingo e proroga concessioni: ecco indicazioni e novità
I Monopoli di Stato danno indicazione ai concessionari del bingo sulle novità che li attendono dopo l'approvazione della Stabilità 2016.
Novità per i concessionari del bingo, dopo l’approvazione della legge di Stabilità 2016. I Monopoli di Stato, in una nota, ricordano che la legge “ha modificato i commi 636 e 637 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 che avevano disciplinato la riattribuzione delle concessioni per la gestione del gioco del bingo scadute o in scadenza nel biennio 2013-2014 e negli anni successivi, dettando, nell’ottica di un riallineamento temporale delle stesse, i criteri per l’esecuzione della procedura selettiva in termini di numero di concessioni messe a concorso, di durata delle stesse, di base d’asta per l’acquisizione dei titoli concessori, di importo della garanzia definitiva da prestare per l’intera durata del rapporto concessorio. Contestualmente, la medesima legge aveva previsto la proroga tecnica delle concessioni già in esercizio subordinatamente al pagamento di una somma mensile e alla partecipazione alla procedura concorrenziale. Con decreto 4 marzo 2014 sono state dettate, tra l’altro, disposizioni di attuazione della suindicata legge 27 dicembre 2013, n. 147 prevedendo le modalità di versamento delle suddette somme”.
La recente legge n. 208/2015, “oltre che apportare modifiche ai criteri, già stabiliti dalla legge n. 147/2013, per l’attribuzione delle concessioni Bingo in relazione a quelle scadute nel periodo 2013 2016, ha previsto, al fine della proroga delle concessioni scadute: ‘il versamento della somma di euro 5.000 per ogni mese ovvero frazione di mese superiore ai quindici giorni, oppure di euro 2.500 per ogni frazione di mese inferiore ai quindici giorni, da parte del concessionario in scadenza che intenda altresì partecipare al bando di gara per la riattribuzione della concessione, per ogni mese ovvero frazione di mese di proroga del rapporto concessorio scaduto e comunque fino alla data di sottoscrizione della nuova concessione riattribuita, fermi in ogni caso la sottoscrizione dell’atto integrativo previsto dall’art. 1, comma 79, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, e il divieto di trasferimento locali per il periodo della proroga’.
Pertanto, le concessioni scadute o in scadenza potranno continuare ad essere gestite fino alla data di sottoscrizione della nuova concessione che sarà eventualmente attribuita a conclusione della gara pubblica prevista dal richiamato articolo 1 della legge n. 147/2013 e successive modificazioni ed integrazioni. Per poter usufruire di tale facoltà i soggetti titolari delle suindicate concessioni sono tenuti a versare, dal 1° gennaio 2016, ratei mensili dell’importo di euro 5.000 per ogni mese o frazione di mese superiore a quindici giorni di proroga usufruita e di euro 2.500 se il periodo di proroga non superi i quindici giorni. Tali somme dovranno essere versate secondo le modalità e i termini stabiliti dal richiamato decreto 4 marzo 2014 e successive comunicazioni (disposizioni pubblicate sul sito istituzionale www.agenziadoganemonopoli.gov.it) entro il decimo giorno successivo al mese di riferimento o al periodo inferiore, con versamento sul capitolo del bilancio dello Stato capo V n. 2340 con la causale “pagamento proroga conc. n. – mese di proroga……”, utilizzando, in caso di bonifico bancario, il seguente IBAN: IT 67 M 01000 03245 350005234000”.