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CdS: 'Sì a delocalizzazione sala bingo, rispettati criteri su fatturato e distanze'

20 marzo 2024 - 11:10

Il Consiglio di Stato boccia l'appello di una società contro l'autorizzazione concessa dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli al trasferimento di una sala bingo destinataria di un provvedimento comunale di delocalizzazione.

Scritto da Fm
Palazzo Spada © Daderot / Wikipedia

Palazzo Spada © Daderot / Wikipedia

Niente da fare per  una società titolare di una concessione per l’esercizio del gioco del bingo nel Comune di Modena che aveva impugnato il provvedimento con il quale l’Agenzia delle dogane e dei monopoli ha autorizzato il trasferimento di un’altra sala bingo destinataria di un provvedimento comunale di delocalizzazione.

Un'autorizzazione che secondo la ricorrente non sarebbe dovuta essere concessa, per il mancato rispetto della distanza minima prevista dalla disciplina di settore tra la propria sala bingo e i nuovi locali in cui dovrebbe essere trasferita la sala delocalizzata e, sotto altro profilo, nemmeno del requisito di fatturato previsto dalla disciplina medesima in quanto la sala bingo gestita dalla ricorrente avrebbe un fatturato medio inferiore a 150mila euro.

Come già fatto anche dal Tar Lazio, il Consiglio di Stato ha infatti respinto l'appello della società, partendo dall'esame della documentazione depositata dalla sala bingo “rivale”.

Nella sentenza i giudici di Palazzo Spada rilevano, riprendendo la pronuncia del tribunale amministrativo capitolino, che i “funzionari di Adm che hanno svolto il sopralluogo e le misurazioni hanno, correttamente verificato che tra l’ingresso della sala gestita dalla ricorrente e l’unico ingresso pedonale della nuova sala bingo intercorre una distanza di 1066 metri, superiore, pertanto, alla distanza minima di 1000 metri prevista dal decreto direttoriale Aams 17 giugno 2003 (Determinazioni in materia di trasferimento dei locali delle sale bingo, Ndr).

 

Idem per l'altro motivo di ricorso, relativo alle censure concernenti l’insussistenza del fatturato minimo richiesto dalla disciplina di settore.

“Il Tribunale ha ritenuto infatti, corretto il dato che Adm ha preso in considerazione al momento del rilascio dell’autorizzazione al trasferimento, ossia l’importo complessivo delle somme giocate nella sala bingo gestita dalla società ricorrente pacificamente superiore a 150.000 euro mensili.

L’art. 4, comma 2, del decreto Aams 17 giugno 2003 prevede che il trasferimento nel medesimo comune non può essere autorizzato se la sala bingo più prossima 'ha un fatturato mensile inferiore a 150.000 euro, determinato dall’Amministrazione sulla base degli acquisti delle cartelle negli ultimi sei mesi'.”

 

Inoltre, si legge ancora nella sentenza del Consiglio di Stato, “non può che ritenersi corretta, secondo il primo giudice, l’interpretazione che del termine 'fatturato' ha dato Adm nel senso di prendere a riferimento il valore complessivo delle cartelle che il concessionario acquista presso gli uffici di Adm e successivamente vende per il gioco in sala. Non può, infatti, essere condivisa la tesi sostenuta da parte ricorrente che identifica il fatturato con l’aggio del concessionario pari al 18 percento del valore della cartella. In altri termini, ha concluso il Tribunale, la ratio sottesa alla norma di riferimento non è quella di operare una valutazione – in termini economici – sul volume d’affari delle società che gestiscono le sale bingo, ma sull’adeguata diffusione del servizio di raccolta del gioco sul territorio nazionale, individuando i requisiti minimi della distanza tra le sale e del volume di gioco da esse garantito che, nel caso del gioco del bingo su rete fisica, non può che corrispondere al numero delle cartelle vendute nel dato periodo”.

 

 

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