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Proroga concessioni bingo, il 22 luglio nuovo esame della Consulta

02 luglio 2020 - 15:07

Il 22 luglio la Corte costituzionale valuterà se accordare all'Ufficio parlamentare di bilancio più tempo per depositare la relazione informativa sulla proroga delle concessioni per il bingo.

Scritto da Redazione

È fissata per il 22 luglio la camera di consiglio in cui la Corte costituzionale valuterà la concessione di un ulteriore termine all'Ufficio parlamentare di bilancio per il deposito della relazione informativa sul concreto assetto di mercato della raccolta del Bingo, chiesta dalla stessa Consulta, per valutare il ricorso di alcuni operatori sulla legittimità della proroga tecnica alle concessioni bingo introdotta da legge di Stabilità 2018.

La Corte costituzionale lo scorso 26 marzo aveva chiesto il deposito della documentazione entro 120 giorni, con particolare riferimento ai profili economici-finanziari relativi alla genesi e all’applicazione dell’articolo 1, comma 1047, della legge di Stabilità 2018 che ha modificato l’articolo 1, comma 636, della legge di Stabilità 2014 innovando la disciplina del regime di proroga tecnica delle concessioni scadute o in scadenza, in virtù della quale l’Agenzia delle dogane e dei monopoli con la circolare prot. n. 2018/ 2115 dell'8 gennaio 2018 ha comunicato ai concessionari del Bingo che “le somme mensili dovute dai concessionari per la prosecuzione in proroga della gestione delle concessioni sono rideterminate in euro 7.500 ed euro 3.500 rispettivamente per ogni mese o frazione di mese superiore a quindici giorni ovvero per ogni frazione di mese inferiore a quindici giorni”e che “pertanto, a far data dal 1° gennaio 2018 sono tenute a versare gli importi rideterminati anzidetti ferme restando le modalità e i termini di versamento ad oggi previsti”.
 
 
Nel marzo 2019 il Tar Lazio aveva rimesso alla Corte costituzionale le questioni di legittimità costituzionale relative alla norma, ritenendo che la modifica sembrerebbe aver "violato, anzitutto, l’articolo 3 della Costituzione, in quanto la disposizione in esame costituisce una legge-provvedimento che sembra incidere irragionevolmente su un gruppo di operatori economici precisamente determinato”.
E sembrerebbe violato "anche l’articolo 41 della Costituzione, atteso che la libertà di iniziativa economica privata è da ritenere compromessa a causa dell’impossibilità per gli operatori di compiere consapevolmente le proprie scelte economiche, rimanendo essi soggetti di fatto a un regime che reputano troppo gravoso, cui tuttavia non possono realmente sottrarsi, non essendo dato stabilire quando potranno eventualmente rientrare nel mercato, a seguito della partecipazione alla nuova gara”.
 

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