Tar Campania: 'Rivendite gioco, rispettare distanza minima'
Il Tar Campania accoglie ricorso contro istituzione rivendita speciale in una sala bingo troppo vicina ad una rivendita ordinaria di generi di monopolio.
"La distanza tra le rivendite deve essere calcolata sulla scorta della lunghezza del percorso minore intercorrente tra i due ingressi".
A ribadire il principio è il Tar Campania che per questo motivo ha accolto il ricorso del titolare della rivendita ordinaria di generi di monopolio contro il provvedimento di istituzione di una rivendita speciale nello stesso Comune, all’interno di una sala bingo, in violazione della distanza minima di 300 metri stabilita dalla Circolare della Direzione Generale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli del 25/9/2001 per i Comuni con una popolazione compresa tra 10mila e 30mila abitanti.
L’Amministrazione finanziaria non poteva trascurare tale diverso percorso, essendo incontestabile che la distanza tra le rivendite debba essere calcolata sulla scorta della lunghezza del percorso minore intercorrente tra i due ingressi".