Tar Campania: 'Va sempre monitorato accesso alle sale bingo'
Respinto il ricorso di una sala bingo sazionata perchè le porte di accesso consentivano l’ingresso degli avventori durante lo svolgimento di una partita di gioco
In una sala bingo va sempre assicurata la sorveglianza all'ingresso e regolato l’accesso di nuovi giocatori, e spetta ai suoi titolari e non ai Monopoli, provvedere. Con questa motivazione il Tar Campania ha respinto perché infondato il ricorso presentato dal titolare di una sala bingo contro Ministero dell'Economia e delle Finanze, Agenzia delle Dogane e Monopoli, nei confronti di Sogei S.p.A. non costituita, per l'annullamento del provvedimento di revoca della sospensione della convenzione di concessione dell'attività.
Il provvedimento, si legge nella sentenza, "trova la sua origine in un verbale di ispezione elevato da personale della resistente Agenzia ad ottobre 2013, durante il quale i funzionari incaricati rilevavano che al momento della verifica, pur essendo in funzione la tabella luminosa 'attendere/avanti', le porte di accesso in sala consentivano l’ingresso degli avventori durante lo svolgimento di una partita di gioco e nel
corso della verifica un avventore entrava in sala durante la partita sfuggendo alla sorveglianza di un addetto posto all’ingresso della sala bingo. Sulla scorta di tale rilievo l’Agenzia contestava al ricorrente, con raccomandata, la violazione dell’art, 1 comma 5 del Decreto direttoriale del 9.8.2002. Valutate non persuasive le controdeduzioni svolte in sede procedimentale, con il provvedimento impugnato il Direttore dell’Agenzia delle Dogane sanzionava la deducente con la chiusura dell’esercizio per giorni due".
"Quale sia la tipologia del dispositivo in questione non può che esser compito della scienza ed esperienza tecnica privata individuare, il riferimento all’assenza di sorveglianza, pure additata nella stessa nota, essendo un quid pluris motivazionale ma non sostanziando il fulcro della contestata violazione. Alcun onere di suggerimento è pertanto da predicare sussistere in capo all’Amministrazione, che, interpellata
sul punto dalla deducente, correttamente ha precisato che la definizione del meccanismo computerizzato in argomento rientra nell’autonomia decisionale dell’azienda".