skin

Canoni proroga bingo, Tar Lazio: 'Stop a pagamenti fino a camera di consiglio del 1°agosto'

11 luglio 2023 - 17:52

Il Tar Lazio sospende fino alla camera di consiglio del 1°agosto i pagamenti dei canoni di 'proroga tecnica' delle convenzioni di concessione per la raccolta del bingo di sala.

Scritto da Fm
tarlazioluce680.jpg

La gravità del danno va valutata con una ragionevole comparazione degli effetti che il provvedimento cautelare produce sui contrapposti interessi delle parti”: è quanto si legge nella serie di decreti con cui il Tar Lazio ha accolto le domande di misura cautelare monocratica proposte da alcuni operatori per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, dei provvedimenti dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli – Direzione Giochi – Ufficio Bingo aventi ad oggetto: articolo 1, comma 124, legge n. 197 del 2022 - proroga delle convenzioni di concessione per la raccolta del bingo di sala.

 

I giudici amministrativi capitolini fissano per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 1° agosto 2023.

 

Nei decreti si legge: “Alla luce dei dati concreti che connotano la fattispecie del gravame depositato e della posizione legittimante delle società ricorrenti, quali soggetti già incisi dalla richiesta di pagamento del canone di 'proroga tecnica' nel termine del 15 luglio prossimo, si possono ritenere sussistenti i presupposti dell’estrema gravità ed urgenza richiesti dall’art. 56, primo comma, del Cpa stante l’oggettiva ed immediata lesività del provvedimento impugnato, nella comparazione con gli opposti interessi pubblici legati alla persistenza delle garanzie per esazione del credito erariale (possibilità di escussione della garanzia fideiussoria sino al 31 dicembre dell’anno in corso); si può senz’altro porre rimedio ai rappresentati pregiudizi sospendendo, nelle more, gli effetti del materiale superamento del termine imposto per il pagamento della prima rata, tenendo presente, nel caso di specie, la possibile scadenza delle stesse garanzie già prestate; pertanto, sorge l’esigenza di disporre il seguente onere e/o condizione a carico delle parti istanti che, nelle more, dovranno provvedere a rinnovare le già citate garanzie - per tutto il 2023 - entro e non oltre la medesima data di discussione della domanda cautelare in sede collegiale, di cui verrà data contezza attraverso il deposito in giudizio del documento formale di rinnovo; tali circostanze in fatto inducono a concedere la misura cautelare richiesta, sempre rispettando l’onere sopra descritto, con effetti sino e non oltre la data della camera di consiglio utile del 1° agosto 2023, nel cui contesto potranno essere assunte le eventuali determinazioni collegiali idonee alla definizione del giudizio nello stato in cui versa”.

 

Altri articoli su

Articoli correlati