"La competenza funzionale inderogabile del Tar Lazio, prevista dalla lettera q-quater), prima parte, dell’art. 135 cod. proc. amm., non determina un irragionevole stravolgimento degli ordinari criteri di riparto della competenza in materia di giustizia amministrativa. Invero, la concentrazione, presso un unico tribunale, di tutte le controversie in esame risponde all’esigenza, costituzionalmente rilevante, di evitare che i singoli atti dell’Agenzia, pur se espressivi delle esigenze di natura generale poc’anzi ricordate, siano impugnabili dinanzi ai diversi Tar locali (a seconda – ad esempio – della regione in cui si trova ubicata la sala presso la quale un determinato concessionario distribuisce il gioco al pubblico), 'a detrimento della visione d’insieme' (ancora sentenza n. 159 del 2014)."
Questo il principio al centro della sentenza pubblicata dalla Corte costituzionale a proposito del giudizio di legittimità costituzionale promosso dal Tar Piemonte in un procedimento fra un concessionario di gioco e l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, al centro di un'udienza tenutesi lo scorso novembre.
LA VICENDA - Oggetto del contendere è l'avvio di un procedimento amministrativo avviato da una società - difesa dall'avvocato Luca Giacobbe - con intimazione a carico del concessionario di richiedere l'annullamento del relativo titolo autorizzativo correlato alla raccolta di gioco nelle sale bingo della ricorrente pena, entro 30 giorni, l''adozione del provvedimento conclusivo di revoca del titolo autorizzativo predetto per consentire l''ingresso di un nuovo concessionario.
Nell'ordinanza di remissione alla Corte costituzionale il “giudice dubita della legittimità costituzionale della concentrazione davanti al Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma, di tutte le controversie pertinenti i provvedimenti emessi dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato in materia di giochi pubblici con vincita in denaro, per cui ne risulterebbe la violazione degli articoli 3 – irragionevolezza – 25 - giudice naturale precostituito per legge – 111 - diritto di impugnazione – 125 – competenza dei tribunali amministrativi territoriali - dei provvedimenti amministrativi davanti a quel determinato giudice.
Il Collegio rilevava altresì dubbi sulla violazione dell’articolo 76 della Costituzione: l’articolo 135 co. 1 q- quater di cui al Dlgs. 2 luglio 2010 n. 104 è appunto contenuto nel decreto delegato dall'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69: in tale articolo 44 non si rileva il minimo spunto, più correttamente principio o criterio direttivo, che abbia indotto il legislatore delegato ad inserire la previsione della competenza funzionale inderogabile del Tribunale amministrativo regionale del Lazio in materia di provvedimenti sui giochi pubblici con vincita in denaro”.
Inoltre, sempre secondo l'ordinanza, “ il rilascio di nuove diverse autorizzazioni all’esercizio di due 'case da gioco' lecite preesistenti sono questioni che investono i poteri della Direzione territoriale Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta e non direttamente dell’Agenzia delle dogane e monopoli, non rispondono a un criterio generale di rilascio delle autorizzazioni riguardante l’intero territorio dello Stato, non concernono affatto questioni di particolari prerogative costituzionali come il governo del personale di magistratura oppure la necessità che si formi una giurisprudenza necessariamente univoca, come nel caso delle autorità indipendenti.”
Il testo integrale della sentenza della Corte costituzionale è disponibile in allegato.