Proroga concessioni bingo, Tar: 'Canone in misura ridotta ed ecco adempimenti per parte restante'
Il Tar del Lazio accoglie la domanda cautelare di alcuni operatori bingo sul pagamento dei canoni di concessione.
Scritto da Amr
Il Tar del Lazio ritiene che "sussistano i presupposti per sospendere l’efficacia" dei provvedimento di Adm relativi alla "proroga delle convenzioni di concessione per la raccolta del bingo di sala” e, quindi, " degli atti impugnati e, quindi, per disporre che la società ricorrente sia tenuta a versare il canone concessorio nella ridotta misura originaria di euro 2.800,00 mensili".
Lo ha deciso, con un'ordinanza, il Tar del Lazio che nella camera di consiglio di oggi 1° agosto ha accolto la domanda cautelare, disponendo dunque il versamento in misura ridotta, ma a precise condizioni, ossia che "per la restante parte e fino a copertura dell’intero ammontare rideterminato dall’Amministrazione (euro 7.500,00 mensili oltre l’ulteriore maggiorazione ex art. 1, comma 124, lett. a), L.n.197/2022, ossia euro € 8.625,00 mensili), la società ricorrente proceda – a garanzia degli interessi patrimoniali dell’Amministrazione – all’espletamento dei seguenti adempimenti: (a) verifica della piena idoneità delle garanzie fideiussorie attualmente esistenti a coprire anche i debiti derivanti dalla nota ora impugnata in relazione ai due pagamenti dovuti nell’anno 2023 (con scadenza rispettivamente in data 15 luglio e 1° ottobre); (b) in caso di esito negativo della suddetta verifica, integrazione entro il termine del 30 settembre 2023 della garanzia fideiussoria esistente (o - in caso di totale carenza di detta garanzia fideiussoria - rilascio della stessa) con fideiussione bancaria o assicurativa (ulteriore rispetto alla cauzione eventualmente già prestata) proporzionata alla differenza del canone concessorio non corrisposto per l’anno 2023, con l’avvertenza che la mancata prestazione di tale garanzia entro il suddetto termine comporterà l’automatica perdita di efficacia della disposta misura cautelare".
La trattazione di merito è stata fissata per il 22 novembre ma intanto i giudici amministrativi ritengono che "la domanda cautelare sia prima facie meritevole di accoglimento tanto sotto il profilo del periculum in mora (in considerazione delle ripercussioni che la misura in questione può avere sull’intero settore) quanto sotto il profilo del fumus boni iuris (in considerazione dei dubbi di compatibilità euro-unitaria già espressi dal Consiglio di Stato su analoghe misure adottate in base alla previgente disciplina di legge che – al pari dell’odierno art. 1, comma 124, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 – ha previsto un regime di “proroga tecnica” onerosa delle concessioni scadute".