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Proroga concessioni bingo, Tar Lazio: 'Canone a 2800 euro fino al merito'

07 settembre 2023 - 16:01

Il Tar Lazio accoglie le domande cautelari di due operatori contro la nota di Adm sui canoni di proroga delle concessioni per il bingo, fino all’udienza pubblica del 22 novembre pagheranno 2800 euro.

Scritto da Redazione
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“Giocano un valore se non assorbente, quantomeno condizionante, la serie di dubbi di compatibilità euro-unitaria già espressi dal Consiglio di Stato su analoghe misure adottate in base alla previgente disciplina di legge che – al pari dell’odierno art. 1, comma 124, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 – ha previsto un regime di 'proroga tecnica' onerosa delle concessioni scadute”.

Lo evidenziano i giudici del Tar Lazio in due ordinanze con cui accolgono le domande cautelari proposte da altrettanti operatori per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, della nota dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli recante l'individuazione degli importi e delle scadenze per il pagamento del corrispettivo richiesto ai concessionari per il periodo di proroga delle convenzioni di concessione per la raccolta del bingo di sala.

Il Tar ha fissato per la trattazione del merito l’udienza pubblica del 22 novembre 2023.

Ciò stabilito, i giudici amministrativi capitolini dispongono che i ricorrenti restino comunque tenuti a versare il canone concessorio nella ridotta misura originaria di 2.800 euro mensili, “a condizione che, per la restante parte e fino a copertura dell’intero ammontare rideterminato dall’Amministrazione (7.500 euro mensili oltre l’ulteriore maggiorazione ex art. 1, comma 124, lett. a, L.n.197/2022, ossia 8.625 euro mensili), le stesse procedano – a garanzia degli interessi patrimoniali dell’Amministrazione – all’espletamento dei seguenti adempimenti: (a) verificare la piena idoneità delle garanzie fideiussorie attualmente esistenti a coprire anche i debiti derivanti dalla nota ora impugnata in relazione ai due pagamenti dovuti nell’anno 2023 (con scadenza rispettivamente in data 15 luglio e 1° ottobre); (b) in caso di esito negativo della suddetta verifica, integrare, entro il termine del 30 settembre 2023, la garanzia fideiussoria esistente (o - in caso di totale carenza di detta garanzia fideiussoria - rilascio della stessa) con fideiussione bancaria o assicurativa proporzionata alla differenza del canone concessorio non corrisposto per l’anno 2023, con l’avvertenza che la mancata prestazione di tale garanzia nei modi e nei termini sopra descritti comporterà l’automatica perdita di efficacia della presente misura cautelare”.

 

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