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Proroga concessioni bingo, Tar Lazio: 'Canoni a 2800 euro fino al merito'

22 settembre 2023 - 10:01

Ancora una volta, il Tar Lazio dispone il pagamento di un canone di 2800 euro (invece di 7500) per la proroga delle concessioni del bingo, fino all'udienza di merito del 22 novembre 2023.

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Con una nuova ordinanza il Tar Lazio torna ad accogliere il ricorso di un operatore del bingo per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, della nota dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli recante l'individuazione degli importi e delle scadenze per il pagamento del corrispettivo richiesto ai concessionari per il periodo di proroga delle convenzioni di concessione per la raccolta del bingo di sala.

 

I giudici amministrativi capitolini fissano la trattazione del merito della causa all’udienza pubblica del 22 novembre 2023 ritenendo che “la domanda cautelare sia prima facie meritevole di accoglimento tanto sotto il profilo del periculum in mora (in considerazione delle ripercussioni che la misura in questione può avere sull’intero settore) quanto sotto il profilo del fumus boni iuris (in considerazione dei dubbi di compatibilità euro-unitaria già espressi dal Consiglio di Stato su analoghe misure adottate in base alla previgente disciplina di legge che – al pari dell’odierno art. 1, comma 124, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 – ha previsto un regime di 'proroga tecnica' onerosa delle concessioni scadute, (cfr. in proposito ordinanze Cons. St., sez. VII, 21 novembre 2022 n. 10264 e Cons. St., sez. IV, 31 gennaio 2023, n. 1071)”.

 

Secondo il Collegio sussistono “i presupposti per sospendere l’efficacia del gravato provvedimento e, quindi, per disporre che la società ricorrente sia tenuta a versare il canone concessorio nella ridotta misura di euro 2.800,00 mensili, a condizione che, per la restante parte e fino a copertura dell’intero ammontare rideterminato dall’Amministrazione (euro 7.500,00 mensili oltre l’ulteriore maggiorazione ex art. 1, comma 124, lett. a), della l. n. 197/2022, ossia euro € 8.625,00 mensili), la ricorrente proceda – a garanzia degli interessi patrimoniali dell’Amministrazione – all’espletamento dei seguenti adempimenti: (a) verifica della piena idoneità delle garanzie fideiussorie attualmente esistenti a coprire anche i debiti derivanti dalla nota ora impugnata in relazione a quanto ancora dovuto nell’anno 2023; (b) in caso di esito negativo della suddetta verifica, integrazione entro il termine del 15 ottobre 2023 della garanzia fideiussoria esistente (o - in caso di totale carenza di detta garanzia fideiussoria - rilascio della stessa) con fideiussione bancaria o assicurativa (ulteriore rispetto alla cauzione eventualmente già prestata) proporzionata alla differenza del canone concessorio non corrisposto per l’anno 2023, con l’avvertenza che la mancata prestazione di tale garanzia entro il suddetto termine comporterà l’automatica perdita di efficacia della disposta misura cautelare”.

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