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Proroga concessioni bingo, Tar Lazio: 'Canoni di 2800 euro fino all'udienza di merito'

21 luglio 2023 - 12:25

Con una serie di ordinanze, i giudici del Tar Lazio sospendono i versamenti della legge di bilancio 2023 e autorizzano concessionari a versare 2800 euro mensili fino all'udienza di merito del 22 novembre 2023.

Scritto da Fm
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Come anticipato, ecco le ordinanze del Tar Lazio in merito alle istanze cautelari proposte da alcuni operatori del bingo sul pagamento dei canoni collegati alla proroga onerosa della concessioni.

Il Collegio ha deciso di sospendere i versamenti della legge di bilancio 2023 e autorizzato i concessionari ricorrenti a versare 2800 euro mensili fino all'udienza di merito, in calendario il 22 novembre 2023.

 

Nelle ordinanze relative ai concessionari assistiti dallo Studio Giacobbe Tariciotti e associati si legge che, secondo i giudici amministrativi capitolini, la domanda cautelare è “prima facie meritevole di accoglimento tanto sotto il profilo del periculum in mora (in considerazione delle ripercussioni che la misura in questione può avere sull’intero settore) quanto sotto il profilo del fumus boni iuris (in considerazione dei dubbi di compatibilità euro-unitaria già espressi dal Consiglio di Stato su analoghe misure adottate in base alla previgente disciplina di legge che – al pari dell’odierno art. 1, comma 124, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 – ha previsto un regime di 'proroga tecnica' onerosa delle concessioni scadute, cfr. in proposito ordinanze Cons. St., sez. VII, 21 novembre 2022 n. 10264 e Cons. St., sez. IV, 31 gennaio 2023, n. 1071)”.

 

Il Collegio ritiene che “sussistano i presupposti per sospendere l’efficacia del gravato provvedimento e, quindi, per disporre che le società ricorrenti siano tenute a versare il canone concessorio nella ridotta misura di euro 2.800,00 mensili, a condizione che, per la restante parte e fino a copertura dell’intero ammontare rideterminato dall’Amministrazione (euro 7.500,00 mensili oltre l’ulteriore maggiorazione ex art. 1, comma 124, lett. a), L.n.197/2022, ossia euro € 8.625,00 mensili), le società ricorrenti procedano – a garanzia degli interessi patrimoniali dell’Amministrazione – all’espletamento dei seguenti adempimenti: (a) verifica della piena idoneità delle garanzie fideiussorie attualmente esistenti a coprire anche i debiti derivanti dalla nota ora impugnata in relazione ai due pagamenti dovuti nell’anno 2023 (con scadenza rispettivamente in data 15 luglio e 1° ottobre); (b) in caso di esito negativo della suddetta verifica, integrazione entro il termine del 30 settembre 2023 della garanzia fideiussoria esistente (o - in caso di totale carenza di detta garanzia fideiussoria - rilascio della N. 09428/2023 Reg.Ric. stessa) con fideiussione bancaria o assicurativa (ulteriore rispetto alla cauzione eventualmente già prestata) proporzionata alla differenza del canone concessorio non corrisposto per l’anno 2023, con l’avvertenza che la mancata prestazione di tale garanzia entro il suddetto termine comporterà l’automatica perdita di efficacia della disposta misura cautelare”.

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