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Tar Lazio: 'Alluvione Romagna, sì a esonero dal pagamento dei canoni del bingo'

22 settembre 2023 - 17:49

Il Tar Lazio esonera un operatore delle Romagna colpito dall'alluvione dello scorso maggio dal pagamento del canone di proroga tecnica della concessione per il bingo fino alla camera di consiglio del’11 ottobre 2023.

Scritto da Fm
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Sì all'esonero dal pagamento del canone di proroga tecnica della concessione per il periodo necessario alla conclusione dei lavori di rifacimento della sala, resisi necessari a seguito dell'alluvione che l'ha devastata lo scorso maggio: a pronunciarlo sono i giudici del Tar Lazio, accogliendo la domanda di misura cautelare monocratica proposta dal gestore di una sala bingo dell'Emilia Romagna contro il niet opposto dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli a tale richiesta.

 

Il Collegio ha fissato per la trattazione collegiale la camera di consiglio dell’11 ottobre 2023, evidenziando i gravissimi danni subiti dall'operatore, e quindi l'impossibilità di adempiere al pagamento previsto (con particolare riferimento alla corresponsione della seconda rata con scadenza il 1° ottobre 2023).

 

Per il Tar Lazio “si possono ritenere sussistenti i presupposti dell’estrema gravità ed urgenza richiesti dall’art. 56, primo comma, del Cpa - Codice del processo amministrativo stante l’oggettiva ed immediata lesività del provvedimento impugnato, nella comparazione con gli opposti interessi pubblici legati alla persistenza delle garanzie per esazione del credito erariale”.

Quindi, “si può senz’altro porre rimedio ai rappresentati pregiudizi sospendendo, nelle more, il pagamento e l’eventuale escussione delle fidejussioni all’uopo già rilasciate, previo deposito di opportuna garanzia fideiussoria per la somma non versata nel termine predetto in caso di incapienza e/o di necessità di rinnovazione delle garanzie fideiussorie per il soddisfacimento della pretesa credotoria rimasta non soddisfatta”.

 

Inoltre, il ricorrente “dovrà provvedere, nel caso di incapienza o assenza, a rinnovare le già citate garanzie - per tutto il 2023 - entro e non oltre la medesima data di discussione della domanda cautelare in sede collegiale, di cui verrà data contezza attraverso il deposito in giudizio del documento formale del necessario ed eventuale rinnovo”.

 

Gli effetti della misura cautelare richiesta, sempre rispettando l’onere sopra descritto, saranno validi fino e non oltre la data della camera di consiglio del’11 ottobre 2023, “nel cui contesto potranno essere assunte le eventuali determinazioni collegiali idonee alla definizione del giudizio nello stato in cui versa”.

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