Tar Calabria: 'Cessione rivendita non influisce su licenza ricevitoria Lotto'
Il Tar Calabria ricorda che l'acquisizione dei locali di una rivendita di monopolio con ricevitoria Lotto annessa non implica anche la voltura della licenza per la gestione.
"La titolarità (della gestione) della licenza per la rivendita di generi di monopolio è assolutamente insensibile e non risente, in alcun modo, delle vicende del relativo contratto di cessione di azienda atteso che la fonte dell’effetto caducatorio della licenza del cedente – l’espressa rinuncia di questi al titolo abilitativo – è del tutto distinta ed autonoma rispetto al contratto di cessione. L’eliminazione retroattiva dal mondo giuridico dell’atto di cessione aziendale, non determina, pertanto, la reviviscenza dell’originaria licenza, in quanto quel provvedimento autorizzatorio è venuto meno, come detto, per effetto di una causa diversa e distinta, vale a dire l’atto di rinuncia da parte del ricorrente".
Lo evidenzia il Tar Calabria nel rigettare il ricorso del proprietario dei locali di una rivendita di generi di monopolio con ricevitoria Lotto contro Ispettorato Compartimentale dei Monopoli di Stato per la Calabria, Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'annullamento della nota dell’Ufficio dei Monopoli di Stato per la Regione Calabria , con la quale è stata rigettata la sua richiesta di voltura della licenza per la gestione della rivendita e della licenza per la gestione della annessa ricevitoria Lotto.
La cessione d’azienda è stata accompagnata dalla rinuncia, da parte del ricorrente, alla rivendita, ai sensi dell’art. 31 della l. 22 dicembre 1957 n. 1293 ('Organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio'), atto dismissivo del quale ha beneficiato il cessionario del complesso aziendale, controinteressato, divenuto assegnatario della stessa".
Mentre il trasferimento dell’azienda è atto integralmente assoggettato al regime privatistico, così non è per l’attività di rivendita di generi di monopolio, che è sottratta alla completa disponibilità delle parti, essendone l’esercizio subordinato al rilascio di un atto amministrativo avente natura discrezionale e concessoria quale la 'rivendita' ex art. 3 l.1293/1957.
La riportata disposizione ben chiarisce come non vi sia una corrispondenza necessaria tra la figura del titolare dell’azienda e del titolare della licenza. È evidente che il subentro del cessionario nella titolarità dell’azienda oggetto del contratto non comporta automaticamente il trasferimento della licenza. La norma è chiara, in altri termini, nell’attribuire all’Amministrazione ampia discrezionalità con riferimento all’eventuale assegnazione, al cessionario dell’azienda, della licenza connessa all’attività ceduta.
Compete all’Amministrazione, cioè, decidere se, pur in presenza di tutti requisiti stabiliti dalla legge, a seguito del negozio unilaterale di rinuncia del cedente alla titolarità della rivendita di tabacchi, possa procedersi all’assegnazione a trattativa privata della licenza al cessionario dell’azienda.
Evidente che tale potere discrezionale persista anche nell’ipotesi inversa, in cui l’azienda 'ritorni' in proprietà all’originario cedente essendo, tale evenienza, del tutto inidonea a obliterare le esigenze di controllo e di ottimale perseguimento dell'interesse pubblico sottese al riconoscimento del potere discrezionale di rilascio del titolo abilitativo in capo alla Pubblica amministrazione, così come del tutto indifferente, sotto il ricordato profilo, è la ragione o meglio il titolo – contrattuale o, come nel caso di specie, giudiziale – alla base dell’avvenuto (ri)trasferimento dell’azienda in testa all’originario cedente".