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Cassazione esclude nesso fra reati e gioco patologico

15 dicembre 2016 - 12:22

La Corte di Cassazione conferma che non c'è nesso causale fra la commissione di reati e l'essere affetti da gioco patologico.

Scritto da Fm

"L'esame congiunto delle motivazioni delle due sentenze di merito, consente di affermare che il Tribunale e la Corte di Appello, con giudizio di fatto insindacabile in quanto privo di elementi di illogicità, hanno

escluso il nesso eziologico tra la condotta delittuosa commessa dal ricorrente ed il disturbo della personalità consistente nel vizio compulsivo del gioco d'azzardo".

 

E' quanto si legge in una sentenza della Cassazione che ha rigettato il ricorso di unuomo contro la condanna per i reati di tentata rapina aggravata e lesioni personali, da lui collegati a "un disturbo della personalità comportante un vizio compulsivo al gioco d'azzardo".


"Condivisibilmente argomentando il Tribunale, meglio della Corte, che ogni reato contro il patrimonio, in astratto, potrebbe essere collegabile a tale disturbo, ma non nella specie, avuto riguardo al fatto che nell'interrogatorio di garanzia lo stesso imputato aveva concentrato la sua confessione più sui connotati di violenza del gesto, che non sul fine di ottenere il denaro dalla vittima per giocare d'azzardo, rapportando la potente e pericolosa aggressione ad un impulso di autopunizione, sganciato dal conclamato disturbo della personalità.
Ed era la condivisione di questo stesso concetto, sebbene esposto con eccessiva sintesi, a guidare il giudizio della Corte di Appello", affermano i giudici.

"Reso ancor più ragionevole da quella parte della motivazione del Tribunale nella quale il primo giudice, nell'assolvere il correo del ricorrente, aveva sottolineato come quest'ultimo non avesse concordato con il coimputato la commissione della rapina, con il che dimostrando che l'impulso a delinquere era stato dettato più dalla voglia di offendere la persona offesa nella sua fisicità - in base al recondito impulso confessato nell'interrogatorio - che per ottenere soldi in diretto collegamento con il fine di utilizzarli per il gioco. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali", conclude la sentenza.
 

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