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Green pass, gioco: il nodo dei controlli e dell'obbligo per i dipendenti

26 luglio 2021 - 10:57

Gli operatori di gioco terrestre fanno il punto sull'obbligo di Green pass per accedere nelle sale, dipendenti compresi (o forse no), e le modalità di controllo.

Scritto da Francesca Mancosu
Green pass, gioco: il nodo dei controlli e dell'obbligo per i dipendenti

Secondo quanto disposto dal decreto legge recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche", pubblicato in Gazzetta ufficiale, dal 6 agosto si potrà accedere alle sale giochi, in zona bianca, solo muniti di Green pass, la cui ’autenticità e validità verrà saggiata attraverso un'apposita App, denominata “VerificaC19”, è sviluppata dal ministero della Salute per il tramite di Sogei.

Un passaggio importante per il settore, decisivo per scongiurare nuove chiusure, dopo quelle già subite nel 2020 e nei primi mesi di quest'anno.

Ma quali saranno le ricadute per attività, gestori e dipendenti, senza dimenticare che tale obbligo non vale per le tabaccherie, seppur dotate di slot e di corner per le scommesse?

A rispondere provano alcuni dei rappresentanti delle associazioni del comparto terrestre intervistati da GiocoNews.it.
 
MARCOTTI (FEDERBINGO): "AZIONI NECESSARIE PER EVITARE NUOVE CHIUSURE" - “L'obbligo di Green pass per l'accesso nelle sale limita ulteriormente la platea dei nostri clienti, dopo la perdita del 50 percento delle postazioni di gioco imposta dal protocollo sanitario”, esordisce Italo Marcotti, presidente di Federbingo. Ma il nodo da sciogliere prima possibile è la posizione da assumere nei confronti dei propri dipendenti. “Noi intendiamo la norma in modo restrittivo e quindi, dovendo tutelare la salute di tutti colori i quali accedono nelle nostre sale, non possiamo esimerci dal ritenere che anche i nostri collaboratori dovranno sottoporsi all'obbligo di conseguire la certificazione verde. Sulle modalità la norma non è chiara, quindi provvederemo a chiedere e depositare una formale richiesta di parere al ministero del Lavoro per comprendere come dobbiamo comportarci. Riscontriamo un problema legato alla privacy del dipendente: l'azienda non può direttamente entrare in possesso di queste specifiche informazioni legate al Green pass, e quindi, pur ritenendo che sia necessario richiederlo, abbiamo difficoltà a capire come possiamo e dobbiamo procedere e sulle modalità di tutela della loro privacy. Abbiamo tre vie per ottenere il Green pass: essere vaccinati, essere guariti dal Covid (da almeno 14 giorni e da non più di 9 mesi, Ndr), aver fatto il tampone antigenico o molecolare da non più di 48 ore. Come dobbiamo gestire tali dati sensibili? Sicuramente, dobbiamo garantire a chi accede nelle nostre sale di essere protetto, e di avere contatto con dei lavoratori che non siano nelle condizioni di poterlo infettare a prescindere dalle rigide misure di prevenzione previste dal protocollo sanitario che attuiamo. Per questo è difficile pensare che i nostri dipendenti non debbano essere sottoposti all'obbligo di avere il Green pass. Sarebbe paradossale per i clienti scoprire che il controllore non si è imposto i parametri sanitari di chi vorrebbe controllare. Purtroppo l’assenza di chiarezza porterà il settore e tutte le attività interessate in generale a muoversi seguendo interpretazioni personali e sarà, come spesso accade, il caos. Non per ultimo vivremo l’incertezza degli esiti dei futuri controlli sino ad un chiarimento normativo”.
Per quanto riguarda l'esecuzione “materiale” dei controlli dei clienti all'ingresso delle sale, il presidente di Federbingo ricorda la sussistenza dell'obbligo della tracciabilità. “Attraverso l'App del ministero della Salute andremo a leggere il Qr code presente sulla certificazione per verificarne l'attendibilità. Il Green pass deve essere dotato di Qr code caricato sulla piattaforma del ministero della Salute; non basta eseguire un semplice tampone, ad esempio, ma è necessario che il tampone antigenico e molecolare sia effettuato da un operatore abilitato al rilascio del certificato”.
Per poi concludere: “Purtroppo tanti nostri cittadini non riescono a digerire che l'obbligo del Green pass è stato introdotto per non rivivere il periodo di chiusura delle attività commerciali ma soprattutto per la tutela della salute della collettività. Personalmente estenderei l’obbligo di utilizzo del certificato verde anche per i mezzi pubblici, luogo in cui la circolazione dell’infezione è facilitata dalla vicinanza dei passeggeri. Chiedo ai miei colleghi un ulteriore sforzo applicando puntualmente le normative, è un dovere civico che aiuterà anche il nostro valore reputazionale ”.
 
 
UGHI (AGISCO) : "L'AUTOCERTFICAZIONE POTREBBE ESSERE LA SOLUZIONE" - Sul tema interviene anche Maurizio Ughi, vice presidente di Agisco, l'associazione che rappresenta una trentina di agenzie per un totale di circa 3 mila negozi di scommesse autorizzati in Italia.
“Siamo tutti al verde, siamo tutti nelle regole sia di cassa che di salute”, commenta con l'ironia che gli è da sempre consueta.
“Da cittadino e da imprenditore penso che il Green pass sia una cosa utile, almeno siamo certi di poter tenere aperte le nostre attività e che non si incorrerà in quanto è accaduto lo scorso anno.
La certificazione è utile, ma va organizzata bene. Il decreto appena pubblicato sulla Gazzetta ufficiale fa riferimento al vecchio, il quale prevede che ci siano delle regole attuative e perciò la nostra valutazione è più su quelle che sul decreto in sé. Si stabilisce un vantaggio per chi si è vaccinato ed è immune, fermare l'aumento dei contagi vuol dire tranquillità per le aziende di ogni settore e soprattutto per quelle come le nostre.
Come Agisco abbiamo già inviato all'Agenzia delle dogane e dei monopoli una serie di quesiti (ed una richiesta di incontro e confronto) ancora prima del decreto attuativo del Governo, ritenendo che i controlli non possano essere così sofisticati dal dover tenere una banca dati. Immagino che il tempo di attivazione diventerebbe più lungo, a meno che noi operatori del gioco non venissimo dichiarati come pubblici ufficiali che possano eseguire questi controlli”.
I quesiti posti da Agisco ad Adm (che vengono enunciati dettagliatamente nel paragrafo successivi di questo pezzo) sono molto chiari, sottolinea Ughi. “Bisogna abbinare con certezza il Green pass al clienti, in modo che non ci siano 'bagarinaggi' sulla certificazione (come già sta avvenendo in alcune città d'Italia, secondo quanto documentano le cronache, Ndr); ciò quindi vuol dire che dobbiamo tenere una documentazione, ma il cliente è responsabile di se stesso o il gestore è responsabile di una falsa dichiarazione del cliente? L'autocertificazione potrebbe essere una soluzione, ma il fatto è se io sono titolato e se il decreto mi titola per poter pretendere un documento 'da abbinare' al certificato verde che viene presentato all'ingresso di una sala. Sarebbe più facile se ogni persona fosse responsabile di se stessa: se entra in un locale pubblico con un Green pass abusivo sarà responsabile in prima persona se verrà accertata una falsa dichiarazione in seguito a controlli fatti da funzionari Adm o forze dell'ordine, a campione”.
Cosa cambia, invece, per i dipendenti dei locali di gioco? Secondo il vice presidente di Agisco anche loro “dovranno per forza essere dotati di Green pass: non si può pretendere che il cliente sia immune e il dipendente o il gestore no, perché anche questi ultimi devono essere nella condizine di non contagiare. Tanti gestori pretendono già che i dipendenti siano vaccinati o che prevedano di fare il tampone”.
Quanto all'organizzazione degli accessi alle sale, è prevista “una persona ad hoc all'ingresso e una doppia modalità di controllo: uno elettronico tramite l'App del ministero, con un lettore per il Qr corde, ed uno fisico, davanti alla porta della sala.
Ovviamente bisogna vedere se ci sono tempi tecnici, e mi auguro che questa App funzioni e che possa essere scaricata nei tempi utili.
Il mese di agosto un tempo per noi era un mese di stanca, ora lo è di lavoro per via dell'inizio di vari campionati nazionali ed esteri, fatto che fa registrare un certo afflusso di persone anche per giocare sulle partite. Per questo, bisogna che ci diano la possibilità di controllare e di essere snelli nel controllo e non creare problemi, senza dimenticare che si palesa un onere aggiuntivo: mi auguro che lo Stato se ne ricordi da qui alla fine dell'anno”.
Le ultime parole di Ughi sono per l'esclusione delle tabaccherie dall'obbligo di accesso tramite Green pass. “Le regole di Adm dovrebbero essere precise per non creare discriminazione fra un corner e un negozio di scommesse, mi auguro che per lo meno ci saranno dei ristori per chi deve subire un ulteriore costo per far entrare clienti. Di certo, ci sarà un'ulteriore danno per le sale scommesse, visto che i clienti probabilmente preferiranno andare a giocare dove non vengono richiesti controlli”.
 
LE RICHIESTE DI AGISCO AD ADM – L'associazione Agisco, con una lettera a firma del presidente Francesco Ginestra, chiede alla Direzioni giochi di Adm i seguenti chiarimenti, “indispensabili al fine di consentire alle imprese associate di predisporre quanto necessario entro il 6 agosto.
Verifica Green Pass - Con quale modalità tecnica dovrà essere verificato il 'Green pass' che consente l’accesso del cliente nel negozio di gioco? Si dovrà procedere alla verifica che il pass esibito sia effettivamente riferibile a quel cliente?
Registrazione dati - Sarà necessario tenere uno storico dei Green pass? Se la risposta sarà sì, quale metodo dovrà essere adottato anche in merito al rispetto delle norme sulla Privacy?
Locali di gioco - Il decreto prevede l’uso del Certificato per accedere alle 'Attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò'. Sono quindi comprese le attività di gioco svolte sia nei megozi che nei corner? Riteniamo necessario dibattere quanto sopra in un incontro, che ci auguriamo Adm voglia organizzare”, conclude la nota.
 
L'APP VERIFICA C-19, COS'È E COME FUNZIONA – L'autenticità e la validità delle certificazioni verdi Covid-19 verrà appurata attraverso l'App denominata “VerificaC19”, sviluppata dal ministero della Salute per il tramite di Sogei.
L'App VerificaC19 – secondo quanto si legge sul sito del Governo dedicato al “Digital green certificate” - può essere utilizzata solo dai soggetti “verificatori”, ovvero soggetti deputati al controllo delle Certificazioni verdi Covid-19, che erogano servizi per fruire dei quali è prescritto il possesso di tale certificazione e gli organizzatori di eventi ed attività per partecipare ai quali è prescritto il possesso della medesima certificazione, nonché i pubblici ufficiali nell’esercizio delle relative funzioni. In particolare, l’App consente di leggere il Qr code della Certificazioni verdi Covid-19 e mostra graficamente al verificatore l’effettiva autenticità e validità della Certificazione, nonché, il nome, il cognome e la data di nascita dell’intestatario della stessa, secondo le regole di cui all’Allegato B del Dpcm di cui all’art.9 comma 10 del Decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52. .
L’App, una volta installata sul dispositivo mobile, consente di effettuare le verifiche delle certificazioni anche in assenza di connessione internet (modalità offline), e non registrare nel dispositivo del verificatore i dati delle Certificazione sottoposte a controllo. L’App in oggetto è direttamente derivata dalla versione europea e in applicazione del principio di minimizzazione dei dati di cui all’art. 5 del Regolamento 2016/679 (Ee) riduce al minimo il numero di dati visualizzabili dall’operatore nel pieno rispetto della normativa privacy.
L'App per il processo di verifica, che si articola nelle fasi di seguito descritte, richiede l'attivazione della fotocamera del dispositivo mobile del verificatore per la lettura del QR Code.
Il processo di utilizzo dell’App di verifica si articola, in particolare, nelle seguenti fasi: il verificatore richiede la Certificazione all’Interessato, il quale mostra il relativo Qr Code (in formato digitale oppure cartaceo); l’App VerificaC19 legge il Qr Code, ne estrae le informazioni e procede con il controllo di autenticità tramite la verifica della firma digitale; l’App VerificaC19 applica le regole previste per la verifica della scadenza della Certificazione in relazione alla tipologia di certificazione (Vaccinazione, Tampone Molecolare e/o Antigenico e guarigione) e alla sua data di emissione; l’App VerificaC19 mostra graficamente al verificatore l’effettiva autenticità e validità della Certificazione nonché il nome, il cognome e la data di nascita dell’intestatario e all’identificativo univoco della stessa; l’intestatario su richiesta del verificatore esibisce un proprio documento di identità in corso di validità ai fini della verifica di corrispondenza dei dati anagrafici presenti nel documento con quelli visualizzati dall’App.
L'App VerificaC19 non memorizza i dati delle Certificazioni verdi Covid-19, quindi, in caso di smarrimento o furto non ci sono rischi associati per la privacy degli interessati le cui Certificazioni sono state sottoposte a verifica.
Le informazioni testuali e i contenuti multimediali dell’App sono protetti dalla legge 22 aprile 1941 n. 633 e successive modificazioni in materia di “Protezione del diritto d’autore”, pertanto nulla, neppure in parte, potrà essere copiato, modificato o rivenduto per fini di lucro o per trarne qualsivoglia utilità. Il ministero della Salute riserva ogni azione legale a tutela dell’uso improprio dell’App VerificaC19.
 

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