L’Agenzia delle entrate, con la risposta n. 29/2023, interviene su una delle annose questioni che da lungo tempo determina dubbi e confusione tra gli operatori del gioco, per la corretta individuazione contabile e fiscale dei proventi della raccolta ai fini dell’assoggettamento a imposte.
Come noto la prassi prevede che i giocatori possano effettuare ricariche dei propri conti gioco sia online che a mezzo di apparecchi autorizzati (i cosiddetti self service'), introducendo il denaro nell’apposito lettore di banconote. Le ricariche solitamente hanno una durata di dodici mesi.
Alcune passate interpretazioni tendevano a generare dubbi sul momento impositivo di tali ricariche, in favore dell’operatore raccoglitore di gioco, con particolare riferimento ai criteri adottati per i cosiddetti buoni corrispettivi indicati nella Direttiva Ue 2016/1065 del Consiglio del 27 giugno 2016. L’articolo 6-bis del Dpr n. 633/1972 prevede che ”per buono corrispettivo, si intende uno strumento che contiene l'obbligo di essere accettato come corrispettivo o parziale corrispettivo a fronte di una cessione di beni o di una prestazione di servizi e che indica (...), i beni o i servizi da cedere o prestare o le identità dei potenziali cedenti o prestatori, ivi incluse le condizioni generali di utilizzo ad esso relative”.
I buoni corrispettivo possono essere monouso (articolo 6-ter, comma 1, del Dpr n. 633/1972), “se al momento della sua emissione è nota la disciplina applicabile ai fini dell'imposta sul valore aggiunto alla cessione dei beni o alla prestazione dei servizi a cui il buono corrispettivo dà diritto (...)''.
In tal caso ''ogni trasferimento di un buono corrispettivo monouso precedente alla cessione dei beni o alla prestazione dei servizi a cui il buono corrispettivo dà diritto costituisce effettuazione di detta cessione o prestazione''.
Inoltre i buoni possono essere multiuso (articolo 6 quater, comma 1 Dpr n. 633/1972) se all’emissione la disciplina Iva applicabile non è nota. In tal caso ''ogni trasferimento di un buono corrispettivo multiuso precedente all'accettazione dello stesso come corrispettivo della cessione dei beni o della prestazione dei servizi a cui il buono corrispettivo dà diritto non costituisce effettuazione di detta cessione o prestazione'' e ''la cessione di beni o la prestazione di servizi a cui il buono corrispettivo multiuso dà diritto si considera effettuata al verificarsi degli eventi di cui all'articolo 6 assumendo come pagamento l'accettazione del buono corrispettivo come corrispettivo o parziale corrispettivo di detti beni o servizi''.
L’Agenzia, nella risposta 29/2023, chiarisce che il caricamento delle tessere effettuato con le modalità sopra descritte è equiparabile all’emissione di buoni corrispettivo multiuso, in quanto tali ricariche non sono spendibili solo per una sola tipologia di giochi ma, al contrario, possono essere utilizzate per acquistare partite su diversi dispositivi con diverse poste. Pertanto, presentando tali ricariche le caratteristiche di un buono multiuso, il trasferimento di denaro nella card prepagata non comporterà in capo al raccoglitore alcun obbligo di certificazione dei corrispettivi relativi alla raccolta delle giocate, con la duplice conseguenza che ai fini Iva il momento di rilevanza sarà l’acquisto della giocata da parte del titolare della tessera e che, in caso di mancato utilizzo dei crediti presenti nella stessa tessera, nessuna imposta sarà dovuta sulle somme.
Parimenti ai fini Ires, conclude l’Agenzia, il momento impositivo va individuato nella data in cui il possessore della tessera effettua la giocata, previo pagamento del corrispettivo. Anche qui il momento della ricarica è irrilevante ai fini reddituali tuttavia, il mancato utilizzo della card entro la scadenza determinerà una sopravvenienza attiva delle somme (articolo 88 del Tuir).
(Articolo redatto insieme all'Avv. Giancarlo Marzo, esperti di tributi e contenzioso giochi)