skin

Pubblicità gioco, Spagna invia progetto di decreto a Commissione Ue

03 marzo 2020 - 10:05

La Spagna stringe i tempi per la regolamentazione della pubblicità al gioco ed invia il progetto di regio decreto alla Commissione europea, stand still fino al 3 giugno.

Scritto da Redazione
Pubblicità gioco, Spagna invia progetto di decreto a Commissione Ue

Nuovi passi in avanti, in Spagna, verso la legge che regolamenterà la pubblicità del gioco, dopo l'apertura di una consultazione pubblica indirizzata a tutti i soggetti portatori di interesse.

Il progetto del regio decreto sulle comunicazioni commerciali infatti è stato inviato alla Commissone europea e il consueto periodo trimestrale di stand still, terminerà il prossimo 3 giugno.

Questa versione del decreto reale consiste in un preambolo, trentasette articoli raggruppati in quattro titoli, nonché sei disposizioni aggiuntive, tre disposizioni transitorie, una disposizione abrogante e tre disposizioni finali.

 

Il titolo preliminare, "Disposizioni generali", stabilisce l'oggetto del decreto reale, che consiste nello sviluppo di alcune disposizioni della Legge 13/2011, del 27 maggio, relativa alle comunicazioni commerciali e alle politiche di gioco e protezione responsabili dei consumatori. Inoltre, specifica il suo campo di applicazione, sia soggettivo che oggettivo, che comprende tutte le attività di gioco svolte a livello statale. Infine, vengono incorporate varie definizioni e viene fornito un quadro per la collaborazione e il coordinamento istituzionale tra l'autorità responsabile della regolamentazione dei giochi con altri enti e agenzie pubblici pertinenti.
 
Nel titolo I, "Comunicazioni commerciali di attività di gioco", figura parte della previsione di sviluppo normativo dell'attività pubblicitaria contenuta nell'articolo 7 della Legge 13/2011, del 27 maggio, che copre i diversi aspetti relativi a pubblicità, sponsorizzazione, promozione o qualsiasi altra forma di comunicazione commerciale delle attività di gioco. Pertanto, il capitolo I contiene il regime giuridico delle comunicazioni commerciali e i principi generali da osservare in esse, compresi diversi principi etici obbligatori. Disposizioni specifiche sono incluse nel capitolo II, che incidono su alcune forme di comunicazione commerciale, come sponsorizzazioni o premi e altre iniziative promozionali o il divieto di ingaggiare celebrità per le comunicazioni commerciali, applicazioni di gioco libero o sistemi di esclusione pubblicitaria; Il capitolo III comprende disposizioni specifiche basate sui diversi canali pubblicitari offerti. D'altro canto, il capitolo IV comprende disposizioni per promuovere il meccanismo di aggregazione.
 
Il titolo II, denominato "Politiche informative attive e protezione degli utenti", è dedicato allo sviluppo regolamentare delle disposizioni stabilite dall'articolo 8 della legge 13/2011, del 27 maggio. In questo senso, e in modo complementare alle misure esistenti, una serie di meccanismi d'azione concreti sono stati integrati in questo settore. Pertanto, oltre a una disposizione generale sulla responsabilità sociale delle imprese, sono stati introdotti una serie di obblighi e misure di azione che gli operatori di giochi guidati devono attuare per prevenire, individuare e, se del caso, mitigare fenomeni patologici come dipendenza o gioco d'azzardo o altri rischi o problemi associati al gioco; inoltre, sono stati rafforzati i poteri di regolamentazione e controllo dell'agenzia statale competente in materia e sono state previste le formule di collaborazione degli operatori con l'amministrazione.
Da parte sua, il titolo III fa riferimento al regime di supervisione, ispezione e controllo. In esso, da un lato, le disposizioni della legge 13/2011, del 27 maggio, sono sviluppate in tali aspetti, come i requisiti di cessazione o di informazione, e le relazioni con altre autorità di vigilanza settoriali. Allo stesso modo, viene registrato il ruolo degli organi incaricati della supervisione normativa nel regime sanzionatorio derivato dal gioco e dalle normative audiovisive. I meccanismi di connessione sono anche articolati tra il regime sanzionatorio e i sistemi di correzione riconosciuti, al fine di rafforzare l'utilità e l'efficacia di questi sistemi e qualifica, in particolare, il dovere di diligenza degli operatori di gioco in relazione all'attività delle società che usano come affiliate.
Da parte sua, la prima delle disposizioni aggiuntive fa riferimento al regime speciale per la partecipazione dei minori, in risposta alle sue radici e alla sua tradizione consolidate, nell'organizzazione di estrazioni della lotteria nazionale. Il secondo riproduce lo specifico regime legalmente riconosciuto dal Consiglio del Protettorato nella supervisione dell'Organizzazione nazionale dei ciechi spagnoli, nonché alcune specificità relative alla pubblicità di questa organizzazione sulle sue diverse attività di gioco. La terza e la quarta disposizione aggiuntiva comprendono norme simili sulla pubblicità di attività di interesse generale o benefico, diverse dall'attività di gioco, che possono essere promosse dall'operatore pubblico Selae o da associazioni o fondazioni di pubblica utilità costituite o collegate a operatori di gioco. La quinta disposizione aggiuntiva determina il regime specifico per la comunicazione di meccanismi e protocolli per la rilevazione dei comportamenti a rischio e il protocollo in caso di rilevazione entro il 2020. Infine, l'ultima disposizione aggiuntiva determina che gli operatori hanno un tempo ragionevole per adeguarsi alle disposizioni in materia di pubblicità dei marchi previste dal presente standard che non sono di proprietà o di proprietà del gruppo.
Allo stesso modo, le disposizioni transitorie affermano la necessità di adattare i sistemi di aggregazione esistenti alla validità del decreto reale e si prevede l'adattamento dei contratti di sponsorizzazione e delle campagne pubblicitarie associate a personaggi o personaggi famosi o noti.
Infine, nella prima disposizione finale sono state modificate alcune disposizioni del regio decreto 1614/2011, del 14 novembre, tutte relative allo scopo della presente norma, il cui chiarimento è stato ritenuto necessario. La seconda disposizione finale autorizza il ministro del Consumo a sviluppare le disposizioni di questo decreto reale. Per concludere, la terza disposizione finale stabilisce l'entrata in vigore di questo standard, che è fissato per il 1° luglio 2020.
 

Articoli correlati