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Collegato agricolo e rilancio ippica, la legge in Gazzetta

10 agosto 2016 - 16:39

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il Collegato agricolo, che contiene la delega al governo di riformare il settore dell'ippica.

Scritto da Anna Maria Rengo
Collegato agricolo e rilancio ippica, la legge in Gazzetta

Sulla Gazzetta Ufficiale di oggi 10 agosto è stato pubblicato il Collegato agricolo, approvato nelle scorse settimane dal Senato. Come noto, la legge contiene fondamentali disposizioni, all'articolo 15, sul riordino e rilancio dell'ippica.  L'articolo 15, così come modificato dai lavori della Camera, cambia infatti in parte l'oggetto della delega conferita al Governo, riguardante il riordino (e non più anche la riduzione) di enti, società e agenzie vigilati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, il riordino dell'assistenza tecnica agli allevatori, cui è stata aggiunto il riassetto di finanziamento e gestione del settore ippico nazionale.

Quanto ai criteri della delega per il riordino degli enti, il comma 2 ne modifica alcuni, tra i quali, alla lettera a), è individuata la revisione delle competenze e il riordino anche a seguito dell'attuazione della disciplina introdotta in generale per la pubblica amministrazione, con modalità di chiamata pubblica atte a garantire indipendenza, onorabilità, assenza di conflitti di interessi, incompatibilità di cariche politiche e sindacali dei componenti".
Il comma 3 dell'attuale testo, è del tutto nuovo e direttamente correlato alla nuova delega in merito al riassetto del settore ippico nazionale, di cui la disposizione in esame contiene i criteri direttivi, elencati dalle singole lettere.
La lettera a) dispone il riordino delle competenze ministeriali in materia di ippica, incluse quelle riguardanti i diritti televisivi relativi alle corse, la disciplina delle scommesse, la permanenza degli attuali livelli di gettito da destinare al finanziamento della filiera, la riduzione delle aliquote da destinare all'erario a fronte di un eventuale aumento della raccolta delle scommesse.
La lettera b) prevede l'individuazione di un organismo cui demandare le funzioni di organizzazione degli eventi ippici e di rendicontazione e ripartizione delle risorse provenienti dalle scommesse e dai finanziamenti statali, oggetto rispettivamente delle lettere d) ed e), garantendo una rappresentanza delle diverse categorie degli operatori del settore nella struttura organizzativa.
La lettera e) stabilisce, per detto organismo, una qualificata partecipazione, per i primi cinque anni, di rappresentanti dei Ministeri delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'economia e delle finanze negli organi gestionali e un successivo apposito organo di vigilanza sulla gestione dello stesso.
I criteri direttivi della delega concernente il riordino dell'assistenza tecnica agli allevatori e la disciplina della riproduzione animale, oggetto dell'attuale comma 4, sono stati modificati sia con la soppressione della funzione di tenuta del libro genealogico delle razze equine sportive alle relative associazioni di allevatori, sia con la modifica, nell'attuale lettera f), riguardante la possibilità di integrare il finanziamento statale finalizzato alle attività gestionali dei libri genealogici mediante fonti di autofinanziamento delle organizzazioni riconosciute. È inoltre stata introdotta una lettera g), che prevede l'accessibilità dei dati necessari per la prestazione dei servizi di consulenza aziendale da parte degli organismi riconosciuti, pubblici o privati.

 

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