Ippodromo Varese, Tar Lombardia: ‘No alla proroga della gestione attuale’

Il Tar Lombardia respinge la domanda cautelare proposta dalla Società varesina incremento corse cavalli contro la mancata proroga della gestione dell'ippodromo Le Bettole.
Scritto da Fm

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È arrivata l'attesa pronuncia del Tar Lombardia sul ricorso presentato dal gestore attuale dell'ippodromo di Varese – la Società varesina incremento corse cavalli – contro il no dell'amministrazione comunale alla richiesta di proroga dell'attuale contratto di concessione, dopo varie criticità.

I giudici amministrativi milanesi hanno deciso di respingere la domanda cautelare proposta dalla società per l’annullamento della nota del 22 maggio 2025, con cui il Comune di Varese ha rigettato l’istanza di proroga del “Contratto di proroga della concessione in uso degli impianti sportivi in località Ippodromo”, della determinazione dirigenziale n. 701 del 21 maggio 2025 recante “Avvio della procedura finalizzata all’acquisizione di manifestazioni d’interesse a partecipare all’evidenza pubblica per la concessione in uso del compendio comunale dell’Ippodromo delle Bettole” e del bando con il quale il Comune di Varese ha indetto la procedura aperta per la concessione in uso del compendio comunale dell’Ippodromo, con la scadenza per la presentazione delle offerte fissata al 16 ottobre.

Secondo il Collegio non esiste “una sorta di diritto potestativo della concessionaria al prolungamento del rapporto, in quanto – se così fosse – sarebbero in contrasto con il diritto europeo, che impone di ricondurre l’efficacia temporale degli atti concessori ad una durata conforme al rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza e concorrenza (in particolare artt. 11 e 12 della direttiva 2006/123/CE e art. 49 del Tfue); inoltre, per un verso la convenzione de qua esclude il diritto della concessionaria all’indennizzo nel caso in cui la concessione arrivi a naturale scadenza, e per altro verso l’art. 1, comma 9, del D.L. n. 131/2024 appare applicabile alle sole concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali”.

Inoltre, “le doglianze della ricorrente non sono supportate dalla dimostrazione dell’entità dell’alterazione dell’equilibrio economico finanziario derivante dalla sospensione delle attività sportive nel periodo pandemico; con riferimento al terzo motivo, le previsioni e i criteri stabiliti dal bando, oggetto di censura da parte del ricorrente, non sembrano avere portata escludente né precludere l’utile partecipazione degli operatori interessati alla procedura di gara”.