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Riorganizzazione Masaf, CdS: 'Riformulare le competenze dei dipartimenti'

02 ottobre 2023 - 13:21

Il Consiglio di Stato 'bacchetta' il ministero dell'Agricoltura sul 'riordino delle attribuzioni dei ministeri' evidenziando 'sovrapposizioni ed incertezze' nelle competenze dei dipartimenti, compreso quello sull'ippica.

Scritto da Fm
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Con un nuovo parere, dopo quello espresso lo scorso aprile, i giudici del Consiglio di Stato tornano ad occuparsi della riorganizzazione del ministero dell'Agricoltura nell'ambito dell'applicazione dello schema di decreto del presidente del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 21 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74.

 

Palazzo Spada in sostanza chiede maggiore chiarezza in merito agli articoli 2, 3 e 4, che elencano le competenze esercitate dai dipartimenti della politica agricola comune e dello sviluppo rurale, della sovranità alimentare e dell’ippica e dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari, che “trasferendone alcune da un Dipartimento ad un altro, ne riorganizzano le Direzioni generali, talora incrementandole, istituiscono nuovi uffici di livello dirigenziale non generale”, ricorda il parere del CdS.

 

“Con riguardo a tutte e tre le predette disposizioni che si sostanziano in lunghe elencazioni di competenze, di non facile lettura”, la Sezione osserva che “non è dato riscontrare, sotto vario profilo, il pieno rispetto dei criteri generali che – nella prospettiva della garanzia di razionalità, coerenza, adeguatezza ed efficienza dell’assetto interno del Ministero, imposta dal principio di buon andamento di cui all’art. 97 della Costituzione – devono orientare l’organizzazione e il riordino degli uffici, ai sensi dell’articolo 17, comma 4 bis legge n. 400/1988 e degli articoli 1 della legge n. 241/1990 e 2 del decreto legislativo n. 165/2001, espressamente richiamati dall’articolo 4, comma 3 del decreto legislativo n. 300/1999.

Si allude, in particolare: a) alla necessità di orientare la analitica definizione dell’assetto organizzativo alla (preliminare ed accurata) individuazione delle 'funzioni omogenee' di pertinenza del Ministero (cfr. articolo 17, comma 4-bis, lettera b) l. cit.), in guisa da evitare le 'duplicazioni funzionali' tra diverse direzioni od uffici, rifuggendo dalla logica (che marca una vera e propria inversione metodologica, sotto il profilo allocativo) di attribuzione dei 'compiti' e dei 'programmi di attività', quale mero corollario della istituzione dell’organo (cfr. articolo 2, comma 1, lettera a) decreto legislativo n. 165 cit.); b) alla doverosa garanzia di 'flessibilità', che eviti il rischio di confusione che si annida – specialmente in presenza di una istituzione incrementale, a tratti marcata, di nuovi organi ed uffici, destinati ad innestarsi sulla situazione preesistente – nella pura e semplice elencazione cumulativa di attribuzioni, sottratta ad un vaglio di intellegibile coerenza, adeguatezza e proporzionalità; c) alla puntuale perimetrazione delle 'competenze di supporto' rimesse, in via esclusiva, agli 'uffici di diretta collaborazione' (cfr. articolo 17, comma 4-bis lettera a) l. n. 400 cit.), con puntuale indicazione delle modalità di 'raccordo' tra amministrazione e 'direzione politica' e di 'collegamento delle attività degli uffici' (cfr. articolo 2, comma 1 lettera c) decreto legislativo n. 165 cit.); d) ad una ragionata 'verifica' della potenziale incidenza delle opzioni organizzative sui 'risultati' complessivamente attesi in ordine alla attività amministrativa orientata all’esercizio delle funzioni (articolo 17, comma 4-bis, lettera c) legge 400 cit.)”.

 

Infine il Consiglio di Stato, “circa il rischio che una simile tecnica legislativa possa generare 'sovrapposizioni ed incertezze' sull’ordine legale delle competenze attribuite a ciascun Dipartimento, suggerisce al Ministero di riformulare i predetti tre articoli, concernenti i tre Dipartimenti in cui lo stesso è suddiviso, partendo dall’individuazione delle 'funzioni omogenee' di sua pertinenza, anche mediante il richiamo alle fonti normative, per poi giungere ai compiti.

La Sezione rileva, infine, che in mancanza di qualsiasi indicazione e/o motivazione contenuta nella relazione illustrativa rimangono privi di una valida motivazione sia il trasferimento delle competenze relative al settore vitivinicolo dal Dipartimento della politica agricola comune e dello sviluppo rurale al Dipartimento della sovranità alimentare e dell’ippica, che l’accorpamento a quest’ultimo della gestione del personale dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari, sottratto al relativo Dipartimento, salvo poi prevedere l’intesa con il Capo dello stesso.

In assenza di qualsiasi motivazione a supporto delle predette scelte organizzative, motivazione non rinvenibile né nella relazione illustrativa né nell’ulteriore documentazione a corredo dello schema di decreto, entrambe appaiono non essere il frutto di una ragionata 'verifica' della potenziale incidenza delle opzioni organizzative sui 'risultati' complessivamente attesi in ordine alla attività amministrativa orientata all’esercizio delle funzioni”.

 

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