Fermo sala gioco, Tar a Comune Bergamo: 'Applicato altro articolo'
Il Tar Lombardia dà ragione ad una sala gioco che ha fatto ricorso contro la sospensione dell'attività per una settimana disposta dal Comune di Bergamo.
"Come già rilevato in sede di decreto monocratico, l’Amministrazione comunale ha posto a fondamento dell’impugnato provvedimento di sospensione l’art. 17 quater del Tulps che, peraltro, richiama le ipotesi di violazioni di cui al precedente art. 17 bis, ipotesi tra cui non è contemplato l’art. 88, riferibile alla tipologia di autorizzazioni rilasciate al ricorrente".
Lo ricorda il Tar Lombardia nell'ordinanza con cui accoglie l’istanza cautelare presentata da una società contro il Comune di Bergamo per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento con il quale il dirigente della direzione Commercio e servizi cimiteriali ha ordinato la sospensione dell'attività sala giochi e Vlt con annessa la somministrazione di alimenti e bevande per una settimana lavorativa nonché del Regolamento per la prevenzione e il contrasto delle patologie e delle problematiche legate al gioco d'azzardo lecito nella sola parte (art. 5 comma 3) in cui prevede che: il mancato rispetto di quanto prescritto (nell'ordinanza sindacale) è punito con le sanzioni previste dagli art. 17 bis e seguenti dello stesso Tulps i quali prevedono, oltre alla sanzione pecuniaria, una sanzione accessoria di sospensione sino a tre mesi dell'attività.