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Modena, Pucci (As.tro) a Bosi: 'Effetto espulsivo gioco ipotizzato dal CdS'

11 aprile 2022 - 13:50

Pucci (As.tro) scrive nuovamente a Bosi (Comune Modena) e ricorda le pronunce del Consiglio di Stato che ipotizzano l'effetto espulsivo della legge regionale sul gioco.

Scritto da Redazione

Nuovo botta e risposta fra l'associazione As.tro e il Comune di Modena in merito alla riduzione delle location di gioco registratosi in città dopo l'entrata in vigore della legge regionale e del regolamento comunale che l'ha attuata.

Al primo scambio di battute a distanza fra il presidente di As.Tro, Massimiliano Pucci, e l'assessore alla Legalità, Andrea Bosi, sul possibile effetto espulsivo dell’attività del gioco lecito dal territorio comunale, ora ne segue un secondo.

Se l'assessore, dal canto suo, nega che questo effetto possa concretizzarsi, visto che a breve aprirà una nuova sala giochi a Modena, Pucci scrive una nuova lettera, che riportiamo di seguito.

“Egregio assessore,

probabilmente non ha letto con attenzione la mia lettera. Se lo avesse fatto si sarebbe accorto che non sono io a ritenere che la legge regionale 5/2013 potrebbe avere un effetto espulsivo di attività economiche lecite.

Lo paventa invece il Consiglio di Stato nell’ordinanza cautelare che le ho citato e che riguarda proprio il Comune di Modena, di cui lei ha omesso di riferire in consiglio comunale.
Lo ipotizzano altre pronunce, come, ad esempio, la n. 1771/2022 (pubblicata il 14/03/2022) con cui il Consiglio di Stato, relativamente al Comune di Riccione, ha disposto una perizia, finalizzata ad accertare tale eventualità, affidandola al direttore del Dipartimento di Architettura, ingegneria e costruzioni del Politecnico di Milano.
Nulla, inoltre, ci sta dicendo sulla ragione che la ha spinta a non riferire al consiglio comunale (e quindi alla cittadinanza), nel corso dell’audizione all’uopo dedicata, l’esatto contenuto dell’ordinanza del Consiglio di Stato n. 780/2022 che riguarda nello specifico il Comune di Modena e nella quale vi è scritto testualmente: 'ritenuto prima facie che le ragioni dedotte dall’appellante sono idonee a fondare l’invocata tutela cautelare in quanto il provvedimento impugnato si traduce in un sostanziale effetto espulsivo dell’attività di gioco lecito dal territorio comunale (…)'”.

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