Rivendita monopoli, Tar Lombardia: 'Revoca gestione sproporzionata'
Il Tar Lombardia annulla revoca della gestione di una rivendita di generi di monopolio di Mantova disposta da Adm perché esercitata da personale non autorizzato, in assenza del titolare.
"Poiché non risulta contestato che i rapporti di lavoro riscontrati si siano svolti in via non continuativa e per periodi di tempo determinati, in parte durante la chiusura dell’esercizio per ferie e comunque fuori dell’orario di apertura della rivendita, e siano in ogni caso venuti a cessare prima della adozione del provvedimento impugnato e ancor prima della comunicazione di avvio del procedimento, si può ritenere fondata la doglianza dedotta al riguardo dal ricorrente che ha invocato a tale proposito la disposizione di cui all’art. 7 della L. 1293/57, che prevede la cessazione della incompatibilità laddove l’interessato ne abbia rimosso la causa. In conclusione, ritendo che, sulla base delle considerazioni sopra esposte, il ricorso sia assistito da apprezzabili profili di fumus e valutato il danno, così come già anticipato in sede cautelare monocratica, in considerazione della gravità della sanzione inflitta comportante la revoca della gestione, la richiesta cautelare può trovare accoglimento, fermo restando che l’amministrazione potrà effettuare gli opportuni controlli al fine di accertare anche per il futuro il corretto assolvimento da parte del ricorrente degli obblighi derivanti dall’affidamento della rivendita di generi di monopolio".