Tar Calabria: 'Rivendita giochi, porto d'armi non necessario'
Il Tar Calabria conferma il diniego della Prefettura al rinnovo al porto d'armi per difesa personale al titolare di una rivendita di giochi.
"In una regione, come la Calabria, contrassegnata da gravi fenomeni pervasivi delle attività criminali, organizzate e non, ammettere che al sol fatto di svolgere un particolare attività (nella fattispecie: titolare di esercizio commerciale, ove esercita la rivendita di tabacchi, valori bollati, giochi e scommesse autorizzati) acceda il conseguimento del titolo a portare armi, indurrebbe la conseguenza per cui a fasce molto ampie della popolazione sia consentito di girare armate, con un vero e proprio ribaltamento di fatto di quello che, nonostante tutto, resta e deve rimanere (finché il Legislatore non dovesse, naturalmente, decidere di intervenire in senso diverso, nei limiti della Costituzione), un principio primo e fondante della ordinata convivenza civile e del reggimento amministrativo del nostro sistema istituzionale e giuridico, per cui è fatto divieto di portare armi ed è vietata l’autotutela".
Con questa motivazione, il Tar Calabria ha respinto il ricorso del titolare di una rivendita di tabacchi, valori bollati, giochi e scommesse autorizzati contro la Prefettura di Reggio Calabria per il diniego di rinnovo del porto di pistola per difesa personale.