Cassazione: 'Sì a Preu da slot priva da nulla osta e scollegata'
La Cassazione conferma avviso di accertamento per pagamento del Preu di slot priva di nulla osta di esercizio e quindi scollegata dalla rete telematica.
"Nel caso di specie, i militari hanno accertato, durante il primo accesso, che l'apparecchio che ha dato origine all'accertamento fosse 'acceso e funzionante'. A fronte di una inequivoca affermazione di tale tenore, non sussistono margini per una diversa interpretazione, essendo sul punto il verbale assistito da fede privilegiata, ai sensi dell'art. 2700 c.c., per cui la contestazione del relativo contenuto si sarebbe dovuta proporre con le forme della querela di falso, nella specie non disposta".
È quanto si legge nella sentenza della Corte di Cassazione che ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli contro la pronuncia della Commissione tributaria regionale della Puglia che - in riforma della sentenza della Commissione tributaria provinciale di Bari - aveva accettato l'opposizione dei titolari di un bar contro un avviso di accertamento relativo al prelievo unico erariale sulle somme giocate con una slot funzionante ma irregolare, in quanto priva di nulla osta di esercizio e quindi
scollegata dalla rete telematica, "ritenendo non adeguatamente comprovato il presupposto dell'effettivo funzionamento dell'apparecchio dell'anno 2009".
abbia potuto conoscere senza alcun margine di apprezzamento o di percezione sensoriale, nonché quanto alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni a lui rese; b) quanto alla veridicità sostanziale delle dichiarazioni a
lui rese dalle parti o da terzi — e dunque anche del contenuto di documenti formati dalla stessa parte e/o da terzi — esso fa fede fino a prova contraria, che può essere fornita qualora la specifica indicazione delle fonti di conoscenza consenta al giudice ed alle
parti l'eventuale controllo e valutazione del contenuto delle dichiarazioni; c) in mancanza della indicazione specifica dei soggetti le cui dichiarazioni vengono riportate nel verbale, esso costituisce comunque elemento di prova, che il giudice deve in ogni caso valutare, in concorso con gli altri elementi, potendo essere disatteso solo in caso di sua motivata intrinseca inattendibilità o di contrasto con altri elementi acquisiti nel
giudizio, attesa la certezza, fino a querela di falso, che quei documenti sono comunque stati esaminati dall'agente verificatore (Cass. 5 ottobre 2018, n. 24461)".