CdS: ‘Sala gioco chiusa a Cagliari, Comune risarcisca i danni’
“Non solo la chiusura ma anche la cessazione definitiva dell’attività pertanto è stata la conseguenza diretta dell’ordine di chiusura annullato: trattasi di evento non altrimenti evitabile da parte dei soci in quanto privi delle risorse finanziarie necessarie per poter fronteggiare un prolungato lasso di tempo di inattività caratterizzato dalla presenza di soli costi fissi, senza generare ricavi.”
Lo rimarca il Consiglio di Stato, nella sentenza con cui accoglie il ricorso di una società che si è vista interdire l'attività di sala giochi dal Comune di Cagliari nel 2017, perché ritenuta in contrasto con quanto disposto dalle ordinanze del sindaco emanate lo stesso anno – violando la distanza minima di 500 metri dai “luoghi sensibili” – successivamente impugnate e ritenute illegittime.
La pronuncia dei giudici di Palazzo Spada pubblicata oggi, 21 gennaio, dirime una lunga vicenda, sfociata in una richiesta di risarcimento da parte dell'operatore di gioco.
LA VICENDA, PASSO DOPO PASSO – Nel 2019 la società ricorrente ha chiesto la condanna del Comune di Cagliari al risarcimento dei danni subiti per effetto degli illegittimi provvedimenti adottati, quantificati nella misura complessiva di oltre 220mila euro oltre rivalutazione e interessi, con condanna del Comune di Cagliari al pagamento delle relative somme e con vittoria delle spese del giudizio e restituzione del contributo unificato.
Con sentenza degli inizi del 2023 il Tar Sardegna ha respinto il ricorso ritenendo insussistente il requisito della colpa, ed evidenziando che “alla data di adozione dei provvedimenti impugnati non era stata ancora approvata la legge regionale in materia di prevenzione delle ludopatie”, che l'operatore “avrebbe dovuto conoscere, prima di avviare l’investimento, la normativa nazionale in vigore – seppure illegittimamente applicata in ambito comunale mediante provvedimenti affetti da vizio di incompetenza – che fin dal 2012 fissava la distanza minima di 500 (cinquecento) metri dai luoghi sensibili” e che la “ricorrente non avrebbe comunque dato alcuna prova circa la spettanza del bene della vita, peraltro definitivamente precluso – poco dopo il deposito della sentenza del Tar che accertava il vizio di incompetenza – dalla delibera del consiglio comunale di Cagliari del 13 novembre 2018 (recante “Regolamento per la prevenzione e il contrasto delle patologie e delle problematiche legate al gioco d’azzardo lecito”) che all’art. 3, comma 2, riproduce integralmente il vincolo dei 500 metri oggetto dell’ordinanza sindacale annullata”.
A febbraio del 2025 poi il Consiglio di Stato ha ritenuto fondati i motivi di appello proposti dalla società, condannando il Comune di Cagliari a risarcire i danni cagionati.
Per stabilirne l'entità il Collegio quindi ha disposto una verificazione, secondo cui la quantificazione del danno complessivamente è pari a quasi 100mila euro, fra “danno emergente” e “lucro cessante”.
A novembre 2025 è seguita una nuova udienza e la causa è stata trattenuta in decisione: “Il Comune si è rimesso alle valutazioni del Collegio quanto alla configurazione di un concorso colposo del creditore ex art. 1227 c.c., ribadendo i rilievi svolti sul punto dal Consulente di parte, volti a ribadire, sostanzialmente, che la società avrebbe potuto evitare parte del danno se avesse atteso l’esito del giudizio amministrativo, anziché risolvere il contratto di locazione e cessare l’attività, che avrebbe potuto essere ripresa in caso di esito favorevole.
Gli appellanti hanno condiviso la quantificazione del danno emergente operata dal verificatore mentre hanno contestato la quantificazione del lucro cessante da perdita di chance, con particolare riferimento alla quantificazione dell’utile netto potenzialmente realizzabile, in quanto ritenuta ingiustamente riduttiva e non in linea con la stima dell’utile effettivo ritraibile dall’attività”.
In particolare, sono state postulati “l’erroneità della metodologia utilizzata dal verificatore per avere ipotizzato una domanda di gioco 'tendenzialmente rigida, per cui l’apertura della sala avrebbe solo ridistribuito la spesa tra gli operatori' senza considerare l’effetto attrattivo di un locale nuovo” e “l’utilizzo di un campione distorto, in quanto comprensivo di imprese con operatività ridotta e ricavi irrisori, con l’effetto di ridurre artificialmente la media dei ricavi; critica in particolare la ricomprensione nel campione di una società destinataria di analogo provvedimento di chiusura che avrebbe, gioco forza, ricavi ridotti”.
Quindi la società titolare della sala gioco chiusa dal Comune di Cagliari ha proposto una stima alternativa del lucro cessante, per un danno totale di ammontare complessivo superiore ai 200mila euro, oltre rivalutazione e interessi.
Per il Consiglio di Stato quindi “le conclusioni rassegnate dal verificatore sono corrette per quanto riguarda la quantificazione del danno emergente, mentre la quantificazione del lucro cessante deve essere integrata alla luce delle precisazioni indicate in motivazione: a tal fine provvederà lo stesso Comune di Cagliari mediante la formulazione di una proposta di quantificazione di denaro da corrispondere alla società appellante, ai sensi e per gli effetti dell’art. 34, comma 4, c.p.a., comprensiva di rivalutazione ed interessi legali, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione della presente sentenza o dalla sua notifica se anteriore”.
Quanto alla critica relativa al mancato computo degli incentivi Covid, "sebbene il verificatore abbia obiettato che tale dato fosse estraneo ai quesiti ed ai criteri indicati, il Collegio ritiene che la doglianza sia astrattamente fondata: il trend negativo dei ricavi registrato in concomitanza della pandemia, applicando il criterio eziologico del “più probabile che non”, avrebbe comunque consentito di beneficiare di tali finanziamenti statali nonostante la sospensione dell’attività. L’importo di tali finanziamenti andrà pertanto quantificato sulla base delle percentuali di legge e delle stime elaborate dal verificatore e sarà computato come voce di lucro cessante nella misura in cui risultasse di entità tale da configurare un utile netto, sopravanzando i costi di gestione stimati dal verificatore".
In conclusione – si legge nella sentenza – il Comune di Cagliari dev’essere condannato al risarcimento del danno in favore della società ricorrente che si liquida, quanto al danno emergente, in oltre 50mila euro oltre rivalutazione monetaria ed interessi, da calcolarsi secondo i criteri indicati da Cass. civ., sez. un., n. 1712 del 1995, dal giorno della chiusura, al saldo, trattandosi di debito di valore.
Quanto al lucro cessante il Comune di Cagliari provvederà invece a formulare una proposta di liquidazione del danno che, partendo dalle conclusioni della verificazione, tenga conto delle integrazioni e delle modifiche indicate nella presente motivazione e che dovrà, del pari, essere maggiorata di rivalutazione ed interessi, a decorrere dalla data della chiusura, illegittimamente disposta, in quanto debito di valore”.