CdS: 'Rilascio Noe, Monopoli non obbligati a dare riscontro ai gestori'
Il Consiglio di Stato respinge appello di gestori di apparecchi da gioco contro il silenzio serbato dai Monopoli in relazione all'istanza di chiarimenti sulla revoca dei nulla osta eccedenti.
"I gestori, pur ricompresi tra gli operatori economici che fanno parte della filiera (art. 1, comma 533, lett. c), legge 266/2005) in quanto inseriti negli elenchi predisposti da Adm affinché possano instaurare rapporti contrattuali con i concessionari in base agli artt. 14 e 15 della Convenzione di concessione (20 marzo 2013), non hanno un rapporto diretto con l’Agenzia, rispetto alla quale rimangono soggetti terzi, laddove è il concessionario a rapportarsi in via diretta con essa, come è rilevabile dalla lettura proprio degli articoli 14 e 15 della Convenzione inerenti gli obblighi, particolarmente ampi, dei concessionari nei riguardi dell’Agenzia".
Conseguentemente, non essendo intervenuto alcun mutamento sotto il profilo della titolarità dei Noe in capo ai concessionari a seguito delle richiamate disposizioni normative inerenti il contingentamento e la progressiva riduzione dei nulla osta di esercizio né essendo venuta meno l’efficacia della circolare del 1.8.2007 (come invece ritenuto dalle appellanti), il Collegio condivide l’affermazione del Giudice di prime cure in ordine alla mancanza di un obbligo dell’Agenzia di riscontrare l’istanza delle società appellanti, attesa la loro posizione di soggetti terzi rispetto alla stessa", concludono i giudici.