La storia della questione territoriale e dell'effetto espulsivo di molte norme locali nei confronti delle attività di gioco legale si arricchisce di un nuovo capitolo, che ha per scenario un piccolo comune del Trentino Alto Adige, davanti alle Dolomiti di Brenta, in provincia di Trento.
Siamo a Dimaro Folgarida, paese di circa 2mila abitanti, il cui consiglio comunale nel luglio del 2019 ha stabilito in 1000 metri la distanza minima degli apparecchi da gioco dai luoghi sensibili indicati all’articolo 5, comma 1 della legge provinciale 22 luglio 2015, n. 13 “Interventi per la prevenzione e la cura della dipendenza da gioco”.
In virtù di tali norme, il Comune nel 2023 ha ordinato a un esercente della zona di rimuovere i due apparecchi da gioco installati nel bar da lui gestito per la vicinanza con un parco giochi, e quindi in violazione della normativa vigente.
La questione è quindi approdata sotto la lente del Tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento, che nell'ottobre del 2023 ha sospeso la rimozione di tali apparecchi per consentire la prosecuzione delle attività di raccolta fino all'udienza fissata nel mese di maggio di quest'anno. Il verdetto è ora arrivato ed è sfavorevole all'esercente secondo molti punti di vista, che quindi valuterà se presentare appello al Consiglio di Stato.
Il Trga boccia il ricorso dell'operatore evidenziando: “Il giudice d’appello ha già escluso la sussistenza dell’effetto espulsivo a fronte di una distanza minima da rispettare finanche di cinquecento metri e in presenza di una superficie utile per installare gli apparecchi per il gioco lecito pari, in percentuale, a circa l’1 percento del territorio comunale e la parte ricorrente non ha alcun interesse all’accertamento di un effetto espulsivo conseguente alla fissazione di un distanziometro di 1000 metri quando la distanza dell’esercizio dal parco giochi secondo il legittimo criterio del raggio è comunque di 272 metri”, e quindi non raggiunge la distanza minima di 300 metri prescritta dall’art. 5, comma 1, della l.p. n. 13 del 2015.
A ciò consegue, recita la sentenza, “che in capo alla parte ricorrente difetta l’interesse a censurare l’illegittimità costituzionale diretta della distanza di 1000 metri stabilita dal Comune e che del pari non sussiste il necessario presupposto della rilevanza per sollevare la questione di legittimità costituzionale dell’art. 5 della l.p. n. 13 del 2015 nell’assunto che la suddetta disposizione consenta ai Comuni di prescrivere come in tesi accaduto nel caso di specie distanze determinanti un effetto totalmente espulsivo del comparto imprenditoriale della raccolta del gioco lecito dal territorio comunale”.
Secondo i giudici amministrativi, inoltre, la distanza fra il bar e il luogo sensibile è stata “legittimamente calcolata secondo il criterio del raggio” e “al di là della circostanza che la misurazione delle distanze mediante il percorso pedonale, anziché con il criterio del raggio, comporta come si è detto una distanza comunque inferiore a 1000 metri, non solo l’art. 5 della l.p. n. 13 del 2015 non impedisce l’utilizzo del criterio del raggio in linea d’aria ma quest’ultimo risulta pure ragionevole e non sproporzionato ed anzi del tutto coerente proprio con la disposizione di cui la parte ricorrente viceversa assume la violazione”.
D’altra parte, si ribadisce che la giurisprudenza del Trga Trento del pari a quella del Consiglio di Stato “ha già escluso la sussistenza dell’effetto espulsivo a fronte di una distanza minima da rispettare finanche di cinquecento metri e in presenza di una superficie utile per installare gli apparecchi per il gioco lecito pari, in percentuale, a circa l’1 percento del territorio comunale. Deve allora conseguentemente altresì concludersi per l’insussistenza dell’ulteriore presupposto di non manifesta infondatezza per sollevare la questione di legittimità costituzionale dell’art. 5 della l.p. n. 13 del 2015”.
In ogni caso “il criterio del raggio in linea d’aria nel calcolo della distanza degli esercizi dai luoghi sensibili, che sia detto per inciso a prescindere dalla Provincia autonoma di Bolzano risulta utilizzato anche in altre realtà regionali, risponde pure maggiormente all’esigenza di certezza degli operatori economici. Questi sono infatti posti nelle condizioni 'di conoscere preventivamente, senza subire i rischi di eventuali mutamenti dei percorsi pedonali collegati alle concrete esigenze della viabilità, la chiara e stabile distanza richiesta dai luoghi identificati come sensibili'”.
Viene ritenuta di non favorevole apprezzamento la censura di “tensioni con la direttiva comunitaria Ue 2015/1535” merita favorevole apprezzamento, perciò il tribunale amministrativo “non ritiene necessario disporre la sospensione del giudizio ed il rinvio della questione interpretativa alla Corte di Giustizia ex art. 234 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea invocato dalla parte ricorrente”.
Infine, non risulta “indispensabile una consulenza tecnica d’ufficio al fine di definitivamente confermare la totale esclusione dal territorio del Comune di Dimaro Folgarida dell’attività di raccolta del gioco lecito”.
A commentare la sentenza per GiocoNews.it è Michele Busetti, difensore dell'esercente: “In linea teorica con tale pronuncia del Trga l'ordine di rimozione degli apparecchi emanato dal Comune riacquista esecutività. Quello di Dimaro Folgarida è uno dei pochi comuni trentini in cui l'intera superficie è inibita al gioco, per un diametro di 2mila metri. Il Trga giustifica la decisione del Comune ed esclude l'esigenza di una verificazione dicendo che comunque l'esercizio del mio assistito è fuori dalla distanza dai luoghi sensibili consentita sia in caso di distanziometro di mille metri che di quello di 300 previsto dalla legge provinciale.
Però, c'è da dire che in tutti i ricorsi del genere la questione di costituzionalità è stata superata con la verificazione, che ha accertato la permanenza di una porzione di territorio, anche minima, insediabile per le attività di gioco (come accaduto anche a Bologna qualche anno fa, sempre con un distanziometro di mille metri, ritenuto poi illegittimo e sproporzionato, Ndr). Nel caso di Dimaro Folgarida la situazione è eclatante: viene completamente impedita la raccolta di gioco in ogni centimetro quadrato, di fatto realizzando un'enclave in cui nessun imprenditore può esercitare un'attività economica di fatto legale”.
Il testo integrale della sentenza del Trga Trento è disponibile in allegato.