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Ministero Interno: 'Decreto sicurezza, ecco il codice di condotta per le sale gioco'

06 maggio 2025 - 09:57

Il ministero dell’Interno chiarisce le linee guida per la prevenzione di atti illegali nei pubblici esercizi e nelle sale gioco, ma adesione non è obbligatoria.

Scritto da redazione
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Si parla anche di gioco nella circolare n. 11019(4)/2025 emessa dal ministero dell’Interno per fornire chiarimenti interpretativi sulle linee guida per la prevenzione degli atti illegali nei pubblici esercizi. (Dm 21.01.2025), ribadendo la natura assolutamente facoltativa dell’adesione agli accordi conclusi a livello territoriale e invitando le Prefetture a dare la precedenza alle categorie di operatori dei settori maggiormente esposti a situazioni di pericolo.

 

In ordine alle singole misure di sicurezza contenute nelle linee guida, la circolare chiarisce che: la disposizione di cui all’art. 9-quater del D.L. n. 87/2018 conv. con modif. dalla L. n. 96/2018 (obbligo di rimuovere gli apparecchi da gioco privi di meccanismi idonei ad impedire l’accesso ai minori) non trova attualmente applicazione in relazione ai dispositivi Awp di cui all’art. 110, comma 6, lett. a) del Tulps (Amusement with prizes), installabili anche presso gli esercizi generalisti, quali bar e ristoranti; i sistemi di videosorveglianza delle aree esterne devono limitarsi a inquadrare gli accessi e le uscite, escludendo la pubblica via; l’impiego di addetti alla sicurezza iscritti agli elenchi ex L. n. 94/2009 non riguarda gli eventi di intrattenimento accessori, tipici dei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande.

 

La circolare è stata emanata a seguito del confronto con la Federazione italiana pubblici esercizi, in coordinamento con Egp – Esercenti giochi pubblici e il Silb - Sindacato italiano locali da ballo.

 

In riscontro alle istanze federali, si legge in una circolata inviata dalla Fipe ai propri iscritti, “il Ministero sottolinea l’assoluta volontarietà dell’istituto, ribadendo che le Associazioni di categoria non sono in alcun modo obbligate a sottoscrivere gli accordi in esame, così come la partecipazione del singolo esercente, anche in caso di accordo siglato dall’Associazione, risulta altresì del tutto volontaria, per cui l’eventuale mancata adesione – sia dell’Associazione che dell’operatore – 'non implicherà alcuna conseguenza'.

La circolare, poi, esorta le Prefetture a valutare attentamente 'l’opportunità di dare la precedenza alle categorie di operatori dei settori maggiormente esposti a situazioni di pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica, avuto riguardo anche allo specifico contesto locale'.

In tal senso, qualora le Prefetture territoriali avviassero interlocuzioni finalizzate all’adozione dei suddetti accordi, si invitano fin da subito le Associazioni in indirizzo a intervenire affinché si tenga pieno conto dell’invito ministeriale, il quale mira a evitare che gli accordi abbiano ad oggetto attività che, per il format prescelto o per le peculiarità del territorio in cui insistono, non risultino esposte a concreti rischi per la sicurezza dell’utenza.

Ad ogni modo, il testo in commento chiarisce che le misure di sicurezza previste negli accordi dovranno essere declinate avuto riguardo: - delle tipologie di esercizi considerati, valutando la possibilità di esonerare talune attività in base ai limiti dimensionali fissati dalle norme vigenti; - delle specifiche caratteristiche dei contesti territoriali di riferimento”.

 

 

 

I CHIARIMENTI DELLA FIPE - Nella nota inoltre si legge: “Il Ministero, inoltre, ritiene opportuno fornire alcuni chiarimenti in ordine alle misure di sicurezza incluse nelle linee guida di cui al DM 21 gennaio 2025 sopra citato: tutela dei minori - in accoglimento delle osservazioni formulate da Fipe ed Egp, la circolare precisa che la disposizione di cui all’art. 9-quater del D.L. n. 87/2018 conv. con modif. dalla L. n. 96/2018 – che prevede l’obbligo di rimuovere dagli esercizi gli apparecchi da gioco privi di meccanismi idonei ad impedire ai minori di età l’accesso al gioco – non trova attualmente applicazione in relazione agli apparecchi Awp (Amusement with prizes) operanti secondo le Regole tecniche adottate con decreto del direttore generale di Aams del 4 dicembre 2003, come modificato dal decreto direttoriale del 19 settembre 2006, ma solamente per quelli che opereranno secondo la nuova regolazione tecnica che controlla il gioco da ambiente remoto tramite sistemi di gioco non alterabili (c.d. Awpr). Tali apparecchi, infatti, saranno dotati di sistemi di inibizione all’uso da parte dei minori solo a decorrere dal prossimo bando concessorio.

Come noto, si tratta dei dispositivi di cui all’art. 110, comma 6, lett. a) del Tulps, installabili anche presso esercizi generalisti muniti di licenza ex art. 86 Tulps (quali, ad esempio, bar e ristoranti), con costo della partita non superiore a 1 euro, durata minima di quattro secondi e vincite in denaro non superiori a 100 euro.

Nel contesto del confronto istituzionale richiamato, era stato evidenziato come la disposizione in parola sia stata attuabile esclusivamente con riferimento agli apparecchi Vlt, installabili unicamente presso sale specializzate (art. 110, comma 6, lett. b). Di conseguenza, il generico richiamo alla necessità di conformarsi alla norma, contenuto nelle linee guida, senza ulteriori specificazioni, avrebbe potuto generare ambiguità nelle attività di controllo e incertezze operative per le imprese coinvolte. È quindi positivo che, con la circolare in oggetto, tali precisazioni siano finalmente intervenute, fugando i dubbi interpretativi e offrendo un riferimento chiaro per l’azione degli organi preposti ai controlli; sistemi di videosorveglianza - sebbene le linee guida prescrivano l’installazione di detti sistemi 'all’esterno dell’esercizio', la circolare chiarisce che il posizionamento degli apparecchi dovrà assicurare esclusivamente l’inquadratura delle vie d’accesso e di esodo dal locale, senza ricomprendere la strada pubblica sulla quale il medesimo locale si affaccia; illuminazione delle aree in cui l’attività economica viene esercitata – l’atto di indirizzo ministeriale chiarisce che tale misura di sicurezza è rivolta agli eventuali spazi esterni del locale (terrazzi, giardini, cortili, aree di parcheggio) e che quindi 'non vale a sopperire la possibile carenza di illuminazione pubblica'; addetti alla sicurezza – le linee guida, con specifico riferimento agli esercizi autorizzati allo svolgimento di spettacoli o di intrattenimenti, prevedono di incentivare l’impiego degli addetti ai servizi di controllo iscritti nell’apposito elenco (art. 3, commi da 7 a 13, della legge 15 luglio 2009, n. 94), stabilendo un’aliquota del personale addetto ai servizi di controllo non iscritto nell’elenco di cui sopra, che non potrà essere superiore al 25 percento del totale del personale impiegato nei servizi. La circolare chiarisce che l’impiego degli addetti alla sicurezza nei termini sopra indicati non riguarda gli eventi svolti a carattere complementare o accessorio rispetto all’attività principale, come gli intrattenimenti generalmente organizzati presso i pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande (es. concertini, senza biglietto d’ingresso)”.

 

 

Il testo integrale della circolare del ministero dell'Interno è disponibile in allegato.

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