Sala Vlt, Tar Toscana: 'Niente licenza vicino a palestre e scuole di danza'
Il Tar Toscana conferma il diniego della licenza per aprire una sala Vlt in prossimità di palestre e scuole di danza, in violazione della legge regionale sul Gap.
È legittimo negare il rilascio di una licenza per l’apertura di un esercizio dedicato alla raccolta delle giocate tramite Vlt nelle vicinanze di scuole di danza e palestre: ne sono convinti i giudici amministrativi del Tar Toscana, che con una sentenza hanno respinto il ricorso di una società contro la decisione della Questura di Pistoia, per cui i locali individuati per tale tipo di attività "non rispetterebbero il regime distanziale di cui all’art. 4 legge regionale Toscana n. 57 del 2013".
In particolare, si legge nella sentenza, "contrariamente a quanto sostenuto da parte ricorrente risulta difficile negare che la palestra, che pacificamente si trova distanza inferiore, possa essere ricondotta al concetto di centro sportivo, risultando che la società stessa sia iscritta al Coni e che in essa si svolgano attività sportive come le arti marziali, il Ju Jitsu e la Mixed martial arts".
Risulta anche infondato il rilievo per cui la suddetta palestra sarebbe priva di cartelli esterni di riconoscimento, essendo stata documentata in giudizio la diversa realtà della presenza di cartello all’accesso alla palestra".
Del pari infondata è la censura con la quale il ricorrente lamenta la non diffusa motivazione del provvedimento impugnato sulle osservazioni da lui presentate in esito alla comunicazione dei motivi ostativi. Infatti le osservazioni di parte ricorrente del 6 marzo 2020 risultano assai stringate, limitandosi a rilevare che 'i siti indicati nel suddetto preavviso non rientrano del catalogo dei luoghi sensibili' e altrettanto vale per la relazione tecnica del 12 giugno 2020, che solo evidenzia l’assenza di associazioni sportive iscritte a enti o istituzioni sportive; a fronte di apporti partecipativi tautologici e privi di specifici e puntuali riscontri fattuali l’Amministrazione non aveva alcunché da motivare in aggiunta i rilievi già svolti a sostegno dell’atto gravato".