Tar Bolzano contro Provincia: 'Vlt, rispettare scadenza licenze'
Il Tar di Bolzano accoglie il ricorso di una sala Vlt contro la riduzione della licenza a 2 anni rispetto ai 5 previsti al momento del rilascio.
"La Provincia avrebbe dunque dovuto tenere debito conto nello stabilire, nelle impugnate licenze, entrambe emanate dopo il 26 agosto 2016, la scadenza di validità delle stesse, atteso che, ai sensi dell’art. 5bis, comma 1 della L.P. 13.5.1992, n. 13 'l’autorizzazione viene concessa per 5 anni e ne può essere chiesto il rinnovo dopo la scadenza'.
Né, nel caso di specie, appare mitigare gli effetti della suddetta prescrizione il fatto che nell’impugnato provvedimento venga specificato che 'In caso di assenza degli stessi (n.d.r.: id est, di nuovi luoghi sensibili di cui all’art. 5bis, comma 1bis della legge provinciale n. 13/1992) la licenza è automaticamente prorogata a 5 anni'.
Un’interpretazione in tal senso della disciplina di settore (art. 5bis, comma 1bis della legge provinciale n. 13/1992 ed art. 20, comma 4 della L.P. 24.5.2016, n. 10) si prospetterebbe lesiva dei principi di certezza del diritto, del tempus regit actum e della proporzionalità dell’attività amministrativa, con conseguenti profili di dubbia costituzionalità".
Questa la motivazione con cui il Tar Bolzano ha accolto il ricorso per motivi aggiunti presentato da una società di gioco contro Provincia Autonoma e Comune di Bolzano per l'annullamento del provvedimento di autorizzazione alla raccolta di giocate tramite Vlt con mescita di bevande alcoliche e superalcoliche come attività accessoria in una sala dedicata di Bolzano, per soli due anni dalla data del rilascio anziché i cinque previsti dalla normativa in vigore al momento della concessione della licenza.
La sentenza del Tar sottolinea che "ciò che viene in contestazione con il ricorso per motivi aggiunti depositato il 21.2.2017 è la prescrizione di validità di due anni dalla data di emissione”, contenuta nella licenza dd. 13.01.2017, nella quale, nel richiamare l’art. 20, comma quarto, della L.P. n. 10/2016, si afferma che '… entro questo termine deve essere verificata l’eventuale presenza di nuovi luoghi sensibili di cui all’art. 5bis, comma 1bis della legge provinciale n. 13/1992. In caso di assenza degli stessi la licenza è automaticamente prorogata a 5 anni”.