"La legge statale è chiara nel prevedere il necessario il possesso della licenza Tulps, rilasciata dall’amministrazione comunale, o dell’autorizzazione della Questura territorialmente competente di cui al successivo art. 88, che costituiscono, dunque, un presupposto imprescindibile per l’iscrizione nell’elenco" degli operatori di gioco.
Lo riporta una sentenza del Tar del Lazio con la quale viene respinto il ricorso di una tabaccheria che si è vista cancellare dall'Agenzia dogane e monopoli l'iscrizione al Ries, l'elenco degli operatori di gioco.
Ricorda il Tar Lazio che "tutti i soggetti che svolgono attività funzionali alla raccolta del gioco mediante apparecchi da intrattenimento devono annualmente chiedere l’iscrizione al suddetto elenco, producendo all’amministrazione una autocertificazione telematica mediante la quale gli stessi dichiarano di possedere tutti i requisiti."
In merito al caso specifico, illustra il Tar, "la cancellazione dall’elenco è la conseguenza del contenuto dell’autocertificazione resa dalla ricorrente nel modulo Ries/C6, nel quale ella ha dichiarato di essere in possesso, a quella data, (anche) della licenza Tulps".
Verificato che così non era, Adm ha provveduto a cancellare l'iscrizione dell'esercizio commerciale dall'elenco Ries.
Il Tar precisa, come riportato, che la legge è chiara, e non ravvisa "nessuna oscurità del quadro normativo o ambiguità nel comportamento dell’amministrazione".
"Né sembra trovare riscontro nella normativa di riferimento", continua il Tar Lazio, "la tesi di parte ricorrente secondo la quale" l'iscrizione al Tulps "sarebbe superfluo in caso di titolarità della licenza di tabaccheria con annessa ricevitoria, trattandosi di titoli abilitativi ben distinti, rilasciati da autorità differenti, in ragione dell’esistenza di presupposti non coincidenti, per lo svolgimento di attività, che pur potendo coesistere, non coincidono."
"In conclusione", chiude la sentenza, "il ricorso deve, quindi, essere respinto."