“Il Collegio rileva che l’Agenzia ha correttamente coinvolto l’amministrazione comunale per verificare le controdeduzioni della ricorrente e, alla luce dei riscontri forniti, non poteva che giungere alle conclusioni contenute nel provvedimento impugnato in quanto l’amministrazione aveva precisato che il locale ove erano stati rinvenuti gli apparecchi da gioco, non risultava annesso all’esercizio pubblico, autorizzato alla somministrazione di alimenti e bevande, con ingresso in altra via, con la conseguenza che l’espletamento dell’attività di gioco avveniva senza il possesso di altra necessaria e specifica licenza pubblica di sicurezza avente ad oggetto la gestione di attività di gioco. L’istruttoria condotta è stata, pertanto, approfondita e completa e le conclusioni raggiunte sono coerenti con le risultanze istruttorie con la conseguenza che il ricorso deve essere integralmente rigettato”.
In questo modo il tribunale amministrativo regionale per il Lazio rigetta il ricorso di un operatore contro l’Agenzia delle dogane e monopoli sulla cancellazione dall’elenco operatori apparecchi da intrattenimento con vincite in denaro (Ries). Un provvedimento emanato perché l’espletamento dell’attività di sala giochi era avvenuto senza il possesso della necessaria e specifica licenza di pubblica di sicurezza. Dopo un controllo, la società ricorrente era risultata in possesso dell’autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande in un diverso locale da quello in cui erano stati installati gli apparecchi da gioco.
Per la società ricorrente però il provvedimento “sarebbe stato adottato in carenza di un’istruttoria accurata che avrebbe consentito la verifica circa il possesso della necessaria autorizzazione e della licenza di pubblica sicurezza. L’Agenzia non avrebbe, infatti, tenuto conto del fatto che la ricorrente, con una nuova società a responsabilità limitata era subentrata nelle licenze di cui era titolare una società in accomandita semplice per effetto delle Scia presentate antecedentemente e non oggetto di inibizione da parte dell’autorità competente."
Tuttavia il Tar ritiene che il ricorso sia infondato perché ai sensi dell’articolo 86 comma 1 del Tulps “non possono esercitarsi, senza licenza del questore, alberghi, compresi quelli diurni, locande, pensioni, trattorie, osterie o altri esercizi in cui si vendono al minuto o si consumano vino, birra, liquori o altre bevande anche non alcooliche, né sale pubbliche per bigliardi o per altri giuochi leciti o stabilimenti di bagni, ovvero locali di stallaggio e simili”.
Inoltre ai sensi del comma 3 dello stesso articolo in relazione agli apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici la licenza è necessaria “per l'attività di produzione o di importazione; per l'attività di distribuzione e di gestione, anche indiretta; per l'installazione in esercizi commerciali o pubblici diversi da quelli già in possesso di altre licenze di cui al primo o secondo comma o di cui all'articolo 88 ovvero per l'installazione in altre aree aperte al pubblico o in circoli privati”.
Dal sopralluogo dei funzionari di Adm emerge che all’interno dell’esercizio pubblico con somministrazione di alimenti e bevande non risultavano installati apparecchi da gioco con vincita in denaro e che i suddetti apparecchi, presenti nella banca dati dell’Agenzia, risultavano invece installati presso altro esercizio pubblico, in un'altra via.
Adm ha inoltre inviato all’amministrazione comunale due ulteriori richieste di chiarimenti: “Il comune ha riferito che non risultava rilasciata alcuna autorizzazione alla società ricorrente per l’attività di sala giochi e che la società in questione era a conoscenza di questa situazione per aver ricevuto comunicazione con una nota. Dalla documentazione fornita dal comune risultava, inoltre, che la richiesta di autorizzazione per la sala giochi presentata dalla società era stata seguita da una dichiarazione di rinuncia alla stessa.”
Con queste motivazioni il tribunale amministrativo regionale del Lazio rigetta il ricorso dell’operatore e conferma la cancellazione dall’elenco operatori apparecchi da intrattenimento con vincite in denaro.